CIRCOLARE 3 2022

Le novità del decreto Milleproroghe

Nella seduta di giovedì 24 febbraio 2022, il Senato ha approvato, con voto di fiducia, in via definitiva il DDL di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 228/2021 (Milleproroghe).

Rateazione carichi ruolo

L’articolo 2-ter, aggiungendo il c. 5-bis all’art. 13-decies, D.L. n. 137/2020, prevede la riapertura dei termini, per i contribuenti decaduti da rateazioni di cartelle esattoriali prima dell’8 marzo 2020 per richiedere per gli stessi debiti una nuova dilazione, senza che sia necessario saldare le rate scadute. La nuova domanda di rateazione, per un totale di 72 rate mensili, potrà essere presentata entro il 30 aprile 2022. La disposizione si applica anche alle richieste presentate dal 1° gennaio 2022. Le somme già versate restano comunque definitivamente acquisite.

Si sottolinea che per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, il beneficio si perderà in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

Bonus psicologo

L’articolo 1-quater, comma 3, istituisce il cosiddetto bonus psicologo. Il contributo spetta dalle persone fisiche con ISEE non superiore a 50.000 euro a fronte delle spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicoterapeuti. Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce ISEE al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione saranno stabiliti con decreto interministeriale.

Fondo garanzia PMI

Novità anche i piccoli prestiti fino a 30.000 euro, di cui alla lettera m) dell’art. 13, c. 1, D.L. 23/2020.

In particolare, al comma 4-ter dell’articolo 3 viene disposto che, per tali finanziamenti il cui inizio del rimborso del capitale è previsto nel corso dell’anno 2022, tale termine può essere prolungato, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

Bonus investimenti

Con l’articolo 3-quater, si proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine per completare gli investimenti in beni strumentali, ordinari e/o 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre 2021 (ovvero gli investimenti per i quali l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo). Per effetto della disposizione, quindi per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021 e completati entro il 31 dicembre 2022 si potrà beneficiare del bonus investimenti con le aliquote previste per il 2021, pari a:

– per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0: 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;

– per i beni materiali 4.0: 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Spese per visti e asseverazione

Con l’articolo 3-sexies si chiarisce che per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, sono detraibili anche le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni. per l’esercizio dell’opzione sconto in fattura o per la cessione del credito.

Bonus terme

Con riferimento allo specifico settore del turismo, il comma 2 dell’articolo 12 integra l’art. 29-bis, c. 1, D.L. n. 104/2020, relativo alla concessione di buoni per l’acquisto di servizi termali, disponendo che l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso dell’importo corrispondente al valore del buono fruito dall’utente non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali.

Rimborsi viaggi

Con il comma 2-quater, sempre dell’articolo 12, si estende di 6 mesi – da 24 a 30 mesi – dalla data di emissione, il periodo di validità dei voucher emessi da vettori o strutture ricettive (in alternativa al rimborso) a fronte della mancata fruizione per ragioni legate alla pandemia di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico.

Tetto contanti

Con il comma 6-septies, sempre dell’articolo 3, si modifica il comma 3-bis dell’articolo 49 del D.lgs. n. 231/2007, si riporta a 2.000 euro il limite all’uso del contante fino al 31 dicembre 2022.

Dal 1° gennaio 2023, la soglia si ridurrà, stando all’attuale normativa, a 1.000 euro.