CIRCOLARE 8 2020

DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID-19 CHIARIMENTI

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SOSPENSIONE MUTUI IMPRESA

L’Abi, con circolare di ieri 24 marzo 2020 ha precisato che il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 sarà posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Per ottenere la moratoria i beneficiari dovranno inviare una specifica richiesta via Pec, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, autocertificando di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese.  E’ stato chiarito che il periodo di sospensione dai pagamenti comprende anche le rate in scadenza il 30 settembre 2020, ossia le rate in scadenza al 30 settembre non dovranno essere pagate.

CASSA INTEGRAZIONE

Il decreto interministeriale, Lavoro-Economia, è stato firmato ieri pomeriggio. Lo strumento di integrazione salariale in deroga dovrà adesso essere autorizzato dagli enti territoriali, previo accordo con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, che può però essere concluso anche in via telematica. L’accordo, in base al testo di legge, non è necessario per i datori che occupano fino a 5 dipendenti. L’erogazione delle somme compete a Inps. L’obiettivo è quello di accreditare la somma ai lavoratori in massimo 30 giorni.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Imprese ed esercizi commerciali che non rispetteranno gli obblighi di chiusura imposti dai decreti di Palazzo Chigi per contenere la diffusione del Coronavirus si vedranno imporre uno stop dell’attività fino a 30 giorni. E chi verrà colto a violare le altre misure di distanziamento sociale, per esempio uscendo di casa senza poter documentare una delle tre ragioni che lo permettono (lavoro, salute o esigenze indifferibili tipo spesa) incapperà in una multa da 400 a 3mila euro, che diventano 6mila per i recidivi.

SOSPENSIONE PAGAMENTI

Si conferma quanto riferito in altre comunicazioni. Nessuna previsione per avvisi bonari, conciliazioni, mediazioni, per i quali quindi, anche se scade in tale periodo la prima (o una) rata del piano già in corso, non è possibile beneficiare di alcuna sospensione.

BONUS 600 EURO Sarà prevista una modalità semplificata di acquisizione del PIN, mediante accesso sul portale dell’INPS e comunicazione del codice sul cellulare, senza invio della seconda parte in modalità postale. Questa una delle indicazioni contenute nella circolare 44/2020 dell’Inps pubblicata martedì sera, che comunque non dà ancora il via libera alle domande. Per l’invio si dovrà attendere una ulteriore comunicazione dell’istituto di previdenza. La procedura dovrebbe essere disponibile dalla prossima settimana. Ancora da valutare la questione delle partite Iva escluse perchè iscritti ad una cassa differente dall’Inps. Ad oggi, sulla base della norma, alla misura possono accedere i liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, i partecipanti a studi associati o le società semplici con partita Iva attiva prima del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata dell’Inps.

CIRCOLARE 7 2020

DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID-19 SINTESI DEL DECRETO LEGGE 18 DEL 17.03.2020

            MISURE A VANTAGGIO DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI

1 – Imprese sotto i 2 milioni di ricavi. Stop a tasse e contributi

Le imprese, autonomi e professionisti che sono sotto i 2 milioni di ricavi, il pagamento per saldare le ritenute, l’Iva annuale e mensile, nonché i contributi previdenziali e quelli Inail è rinviato al 31 maggio. Con pagamento in unica soluzione o comunque rateizzabile in 5 rate a partire dal mese di maggio. Sono sospesi, inoltre, i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31maggio 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Slitta, inoltre, al 31 maggio 2020 il termine di versamento:

  • “rottamazione-ter” (art. 3 , commi 2, lettera b),
  • “saldo e stralcio”

IN PRATICA: sospesi fino alle date indicate tutte le scadenze di cui sopra. ATTENZIONE: NON SONO RINVIATE LE SCADENZA RELATIVE AGLI AVVISI BONARI ED ALLE DILAZIONI INPS/INAIL CHE NON SONO STATE RICHIESTE ALL’ESATTORIA

2 – Estesa la copertura degli ammortizzatori

La cassa integrazione in deroga è estesa a tutti i settori del privato, compreso quello agricolo e della pesca. Come conseguenza dell’emergenza coronavirus, i trattamenti di integrazione salariale coprono la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino a 9 settimane per i dipendenti già in forza al 23 febbraio. Sono previste procedure semplificate in deroga ai limiti della normativa vigente. Per la cassa integrazione ordinaria si introduce la causale “emergenza-Covid 19” che assicura procedure d’accesso semplificate e il periodo concesso (fino a nove settimane) non viene conteggiato. IN PRATICA: Dovete contattare i vostri consulenti del lavoro per accedere all’agevolazione in oggetto. Per i clienti che si avvalgono della consulenza del lavoro del nostro Studio, provvederemo direttamente noi agli adempimenti richiesti. Si sottolinea, tuttavia, che la dote finanziata è limitata. Pertanto, non tutti potrebbero avere il contributo richiesto.

3 -Turismo e sport, niente ritenute e contributi

Con il decreto legge sull’emergenza coronavirus si ampliano i comparti, andando oltre il turismo, a cui vengono sospesi i versamenti dell’Iva di marzo, le ritenute alla fonte, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi Inail. I settori indicati dal Governo sono lo sport, palestre incluse, l’arte e la cultura, con teatri e cinema, il trasporto, la ristorazione, l’educazione e l’assistenza. La ripresa dei versamenti partirà dal mese di maggio, senza applicazione di sanzioni e interessi e potrà essere effettuata, oltre che in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, anche rateizzando il pagamento in cinque rate mensili di pari importo. Sospensione più lunga per le società sportive dilettantistiche e professionistiche che potranno rinviare fino al 30 giugno il pagamento in unica soluzione o in cinque rate delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente. IN PRATICA: le scadenze dei settori indicati ricalcano quelle di tutte le altre imprese.

4 – Indennità e congedi per lavoro indipendente

Un’indennità una tantum di 600 euro è riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di co.co.co attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, va anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago. L’indennità di 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali, che tra gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Dl hanno perso il lavoro, agli operai agricoli a tempo determinato (che nel 2019 hanno lavorato 50 giornate), agli iscritti al fondo pensioni dello spettacolo con reddito entro 50mila euro e 30 contributi giornalieri nel 2019.  L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione. Non hanno diritto all’indennità detti lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito. IN PRATICA: si dovrà attendere una circolare INPS per capire le modalità con le quali si potrà godere di questo beneficio.

5 – Partite Iva, stop mutuo

Arriva la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. La misura, che sarà in vigore per nove mesi come estensione di quanto già prevede il Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di presentare l’Isee. IN PRATICA: La domanda di sospensione delle rate del mutuo va presentata alla stessa banca erogatrice del finanziamento, compilando il modulo ufficiale disponibile sul portale Consap SPA e allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni. La banca inoltra poi l’istanza alla Consap, che fa le sue verifiche e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta.

6 – Garanzie finanziarie alle piccole e medie imprese

Solo per micro e piccole medie imprese, arriva una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020. L’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e di intermediari finanziari– delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. La comunicazione è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 4. Possono beneficiare delle misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. IN PRATICA: le norme per le agevolazioni finanziarie alle imprese rimandano agli Istituti di credito per ottenere sospensione delle rate di prestito e allargamento delle linee di credito. Chiedete aiuto alle vostre Banche. Nei prossimi giorni, tuttavia, prepareremo un format di lettera da inviare alle Banche per attivare una richiesta formale di aiuto.

7 – Bilanci societari, rinvio al 31 luglio

Tutte le società di capitali possono convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questo significa, di fatto, un rinvio al 30 giugno dei termini per la chiusura dei conti 2019. Soci e azionisti potranno intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto con modalità telematiche, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Le società a responsabilità limitata possono consentire l’espressione del voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Tutte le deroghe si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio oppure in data successiva se lo stato di emergenza dovesse proseguire. IN PRATICA: Abbiamo più tempo per chiudere i bilanci 2019. Le assemblee di approvazione potranno essere tenute in videoconferenza.

8 – Tax crediti per i negozi

Solo per i soggetti che esercitano attività d’impresa viene riconosciuto un credito di imposta del 60% dell’ammontare del canone di affitto del mese di marzo 2020, per gli immobili che sono classificati nella categoria catastale C/1 (ossia negozi e botteghe) Questo meccanismo di credito d’imposta sugli affitti potrà essere richiesto però solo dai negozi per cui è stata disposta la chiusura con il decreto dell’11 marzo. In questa lista non rientrano ad esempio supermercati, negozi alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole e tutte quelle attività commerciali rimaste aperte nelle settimane dell’emergenza coronavirus perché ritenute di pubblica utilità o di prima necessità. IN PRATICA: non è possibile rinviare il pagamento dei canoini d’affitto, salvo accordi con il proprietario. ATTENZIONE: DALLA NORMA SONO ESCLUSI I PROFESSIONISTI CON IMMOBILI A/10 E ARTIGIANI CON IMMOBILI C/2 E C/3.

9 – Credito imposta sui crediti deteriorati

Si introduce inoltre una norma finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria. In particolare, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, è possibile trasformare le perdite in crediti d’imposta sul maggior imponibile versato negli esercizi precedenti. E’ considerato “Debitore inadempiente” quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. La misura in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’ art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. IN PRATICA: si tratta di una norma che coinvolge le società che hanno crediti non incassabili ed hanno o avranno in bilancio crediti per imposte anticipate. Il meccanismo è molto complesso e sarà nostra cura verificarne i requisiti.

10 – Esonero limitato per le ritenute

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 possono non essere assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. IN PRATICA: i professionisti e gli agenti di commercio con i requisiti di cui sopra possono chiedere al proprio committente di non operare la ritenuta per le fatture incassate entro il 31.03 prossimo, che verrà versata poi dallo stesso soggetto che ha effettuato la prestazione.

11 – Credito imposta sanificazioni

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.


MISURE A VANTAGGIO DELLE PERSONE FISICHE

12 – Sospesi i contributi colf

E’ in aiuto delle famiglie il rinvio del pagamento dei contributi Inps per  il lavoro domestico (le collaboratrici familiari, colf). Il pagamento dei contributi Inps in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio potranno essere pagati dopo il 10 giugno. Il pagamento sarà al netto di sanzioni e interessi.

13 – Aiuti su mutui casa

Possono beneficiarne coloro che hanno subito la riduzione dell’orario o la sospensione dal lavoro in seguito all’allarme Coronavirus. Non sarà necessario presentare il modello Isee. La domanda di sospensione delle rate del mutuo va presentata alla stessa banca erogatrice del finanziamento. La misura non è valida per i lavoratori dipendenti pubblici che non hanno subito la riduzione dell’orario.  IN PRATICA: La domanda di sospensione delle rate del mutuo va presentata alla stessa banca erogatrice del finanziamento, compilando il modulo ufficiale disponibile sul portale Consap SPA e allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni. La banca inoltra poi l’istanza alla Consap, che fa le sue verifiche e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta.

14 – Premio ai lavoratori dipendenti

 Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. 2. I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

15 – Detrazioni erogazioni in denaro per emergenza COVID-19

È riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione. Per le Donazioni effettuate da imprese, tali donazioni sono deducibili dal reddito d’impresa.

16 – Rinvio scadenza Carta identità

Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell’emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per l’espatrio).

17 – Rimborso dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

A decorrere dal decreto legge 23 febbraio 2020 n.6. ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

18 – Rimborso dei contratti di soggiorno e biglietti viaggio

Ai soggetti che hanno acquistato viaggi e pacchetti turistici l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore mediante l’emissione di un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In caso di viaggio singolo il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell’organizzatore ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. IN PRATICA: rivolgetevi alle vostre Agenzie di viaggio, che tuttavia potranno rifiutarsi di darvi il rimborso della somma, ma dovranno assicurarvi un viaggio di eguale valore da effettuare entro un anno.

19 – Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020

 In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, è rinviato di duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso. IN PRATICA: abbiamo più tempo per pensare come sbagliarla anche stavolta.

20 – Nuove disposizioni in materi di notificazioni e servizio postale

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. In caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione la sanzione è ridotta del 30%. IN PRATICA: il postino non sale fino a casa a consegnarvi nulla. ATTENZIONE ALLE NOTIFICHE CHE VI VENGONO LASCIATE IN BUCA

21 – Proroga dei termini nel settore assicurativo

 Per l’anno 2020 il termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni. Fino al 31 luglio 2020, i termini per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

22 – Nuovi termini di prescrizione accertamenti

I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. IN PRATICA: Lo Stato approfitta della situazione per tenerci in ostaggio due anni in più. Le dichiarazioni dei redditi 2015 che andavano in prescrizione al 31.12.2020 possono essere accertate fino al 31.12.2022.

Si sottolinea, infine, che il Decreto in oggetto potrebbe subire modifiche in sede di conversione in legge. Inoltre, restiamo in attesa di un nuovo Decreto per il mese di Aprile con nuove misure agevolative.

CIRCOLARE 6 2020

DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID-19

Vengono sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché gli avvisi di accertamento e di addebito di competenza dell’agenzia delle Entrate e dell’Inps, con scadenza nel periodo 21 febbraio- 30 aprile 2020. I versamenti così sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, restando escluso il rimborso di quanto già versato.

Per i professionisti si dà dettaglio delle altre sospensioni:

CASSA FORENSE

Avvocati

Proroghe. Sospensione di versamenti e adempimenti fino al 30 settembre 2020 Copertura sanitaria. Per gli iscritti e le loro famiglie sono stati previsti due servizi: la possibilità di attivare a titolo gratuito la Card VIS-Valore in Sanità, valida un anno, che consente di accedere a strutture sanitarie a costi calmierati. Possibile inoltre avere consulti telefonici o video nel caso in cui si evidenzino sintomi da coronavirus. Accanto alle misure straordinarie ci sono una serie di tutele che l’ente fornisce e che possono essere attivate

ENPAB

Biologi

Proroghe. Sospese le rateizzazioni fino al 30 giugno. Riguardo ai minimi, il CdA intende procedere alla sospensione dell’acconto con scadenza ad aprile e giugno. Il provvedimento sarà formalizzato alla prima riunione del Consiglio, sicuramente in anticipo rispetto alle scadenze a cui si riferisce

Copertura sanitaria. Previsto un piano di tutela sanitaria per gli iscritti tramite Emapi e anche una copertura per eventi morbosi e calamità naturali. In fase di analisi l’applicazione per il coronavirus

ENPAM

Medici

Proroghe. La scadenza del 30 aprile per i versamenti contributivi viene posticipata al 30 giugno. Si sta valutando un eventuale posticipo delle rate

Copertura sanitaria. I medici di famiglia, di guardia medica e dell’emergenza territoriale sono coperti da una polizza che interviene anche in caso di contagio da Covid-19. Copre i mancati guadagni o gli oneri di sostituzione. Chi ha aderito ai piani di sanità integrativa previsti per i medici e gli odontoiatri potrà fruire di una copertura anche in caso di contagio da coronavirus

enpap

Psicologi

Proroghe. Si stanno valutando le modalità di sospensione di interessi e sanzioni per chi ha mancato il versamento del 2 marzo e per chi mancherà quello del 1° ottobre, confidando che i ministeri vigilanti possano comprendere il momento e dare l’ok

Copertura sanitaria. Prevista un’indennità di malattia che copre dal settimo al 180º giorno dell’anno di malattia. Viene restituita una diaria giornaliera in base al reddito perso. Coperta qualunque malattia e infortunio, quindi anche il contagio da Covid-19

ENPAV

Veterinari

Proroghe. Sospensione del pagamento dei contributi previdenziali nel periodo dal 21 febbraio al 31 maggio 2020 incluso. Il provvedimento di sospensione riguarda tutti i contributi in scadenza: rateazioni, dilazioni, minimi, eccedenze ecc. Possibile su richiesta sospendere i pagamenti delle rate dei prestiti

Copertura sanitaria. L’ente ha una polizza collettiva per tutti i veterinari e nel caso del coronavirus si potrebbe verificare la possibilità di utilizzare la copertura prevista per una delle tipologie dei gravi eventi morbosi

EPAP

Pluricategoriale

Proroghe. Sospesi per agronomi, forestali, attuari, chimici, fisici e geologi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio
al 30 giugno 2020 . Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati a far data dal 1° luglio 2020 mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo

CIRCOLARE 5 2020

DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID-19

Oggi si è tenuto Il CDM che ha stanziato le somme in aiuto alle famiglie e alle imprese per 25 miliardi di euro. Quanto alle misure, i ministri coinvolti sono rimasti per il momento sul generico. Tuttavia, queste sono le ipotesi previste, che non hanno, per ora, alcun valore attuativo:

  • norme speciali per gli stagionali e gli autonomi che prevedono la sospensione dei versamenti e dei contributi previdenziali e assistenziali in modo da tutelare tutti i settori;
  • una Cassa integrazione speciale che va a tutelare tutti i lavoratori indipendentemente dal settore a cui appartengono; si prevede un allargamento degli ammortizzatori sociali, con la possibilità di utilizzo del fondo di integrazione salariale per le imprese da 5 a 15 dipendenti;
  • una moratoria generalizzata per mutui e tasse legata al reddito Isee, sotto i 30 mila euro fino a 18 mesi in caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro;
  • Sospensione delle rate di mutui e prestiti bancari prolungandone la durata con sostegno parziale di garanzie statali e la possibilità di aumentare la percentuale di garanzie.
  • Le imprese potranno beneficiare di aperture di credito non ancora utilizzate;
  • sconto sui contributi previdenziali.
  • È previsto anche un potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e un rafforzamento di Confidi, il fondo di sostegno per le aziende sul territorio;
  • si sta studiando la sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ma potrebbe entrare anche la sospensione delle rate delle “sanatorie”, la rottamazione-ter e il cosiddetto “saldo e stralcio;
  • un congedo parentale di 15 giorni ripartiti tra padre e madre in modo proporzionale e un voucher di almeno 600 euro, che salirebbero a mille nel caso di operatori sanitari e di ricercatori, per coprire le spese di baby sitter e aiuti familiari;
  • assunzione di 5.000 nuovi medici, tra disoccupati, specializzandi e pensionati. Si interviene inoltre per assumere 15 mila infermieri ed operatori sanitari.

Si sottolinea, ulteriormente, che queste misure non sono ancora in vigore, in quanto il Decreto sulle modalità di utilizzo delle agevolazioni è previsto per venerdì 13 marzo.

Saro nostro impegno tenervi aggiornati con una prossima circolare.

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE GIA’ UTILIZZABILI

Vi comunichiamo che dal 09.03 u.s. ègià operativo l’Accordo tra ABI e Associazioni di impresa, con cui è stata estesa ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento alle PMI danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID-19. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione concerne i finanziamenti a medio lungo termine (mutui) e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing. Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Resta inteso che le banche possono applicare misure di maggior favore rispetto a quelle previste dall’Accordo.

Il modello di domanda lo potrete trovare sul sito https://www.abi.it/Pagine/default.aspx, oppure potrete richiederlo al nostro studio, inviando una mail a: info@futurofaber.it.

Infine, ancora coraggio e pazienza!

CIRCOLARE 4 2020

DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID-19

Conformemente alle disposizioni di cui al DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data odierna, abbiamo deciso di annullare ogni appuntamento con i clienti per evitare qualsiasi veicolo di contagio.

Tuttavia, il nostro Studio opererà regolarmente per dare ogni informazione utile alle circostanze e per risolvere le necessità che abbiano un carattere di effettiva urgenza.

Vi terremo informati delle disposizioni in materia di aiuti alle imprese e ai professionisti che verranno definite dal Consiglio dei Ministri previsto per domani. Pertanto, in attesa dei provvedimenti allo studio del Governo a proposito di rinvio dei pagamenti di imposte, tasse e contributi, sospensione dei mutui, licenziamento dipendenti, ecc…vi invitiamo a non chiederci soluzioni e/o notizie che non siamo ancora in condizioni di dare. In tal senso, ci riserviamo di emettere una nuova circolare appena saremo in possesso di disposizioni che abbiano i crismi della legge.

In merito agli obblighi di chiusura degli esercizi, Vi invitiamo a fare riferimento al Decreto di oggi citato.

Infine, coraggio e pazienza!