DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID-19 SINTESI DEL DECRETO LEGGE 18 DEL 17.03.2020
MISURE A VANTAGGIO DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI
1 – Imprese sotto i 2 milioni di ricavi. Stop a tasse e contributi
Le
imprese, autonomi e professionisti che sono sotto i 2 milioni di ricavi,
il pagamento per saldare le ritenute, l’Iva annuale e mensile, nonché i
contributi previdenziali e quelli Inail è rinviato al 31 maggio. Con
pagamento in unica soluzione o comunque rateizzabile in 5 rate a partire dal
mese di maggio. Sono sospesi, inoltre, i termini dei versamenti,
scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31maggio 2020, derivanti da:
- cartelle
di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi
di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ;
- avvisi
di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti
di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- atti
esecutivi emessi dagli enti locali
I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro
il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Slitta,
inoltre, al 31 maggio 2020 il termine di versamento:
- “rottamazione-ter”
(art. 3 , commi 2, lettera b),
- “saldo
e stralcio”
IN PRATICA: sospesi
fino alle date indicate tutte le scadenze di cui sopra. ATTENZIONE: NON
SONO RINVIATE LE SCADENZA RELATIVE AGLI AVVISI BONARI ED ALLE DILAZIONI INPS/INAIL
CHE NON SONO STATE RICHIESTE ALL’ESATTORIA
2 – Estesa la copertura degli ammortizzatori
La
cassa integrazione in deroga è estesa a tutti i settori del privato,
compreso quello agricolo e della pesca. Come conseguenza dell’emergenza
coronavirus, i trattamenti di integrazione salariale coprono la sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa fino a 9 settimane per i dipendenti già
in forza al 23 febbraio. Sono previste procedure semplificate in deroga ai
limiti della normativa vigente. Per la cassa integrazione ordinaria si
introduce la causale “emergenza-Covid 19” che assicura procedure d’accesso
semplificate e il periodo concesso (fino a nove settimane) non viene
conteggiato. IN PRATICA: Dovete
contattare i vostri consulenti del lavoro per accedere
all’agevolazione in oggetto. Per i clienti che si avvalgono della consulenza
del lavoro del nostro Studio, provvederemo direttamente noi agli
adempimenti richiesti. Si sottolinea, tuttavia, che la dote finanziata è
limitata. Pertanto, non tutti potrebbero avere il contributo richiesto.
3 -Turismo e sport, niente ritenute e contributi
Con
il decreto legge sull’emergenza coronavirus si ampliano i comparti, andando
oltre il turismo, a cui vengono sospesi i versamenti dell’Iva di marzo, le
ritenute alla fonte, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali
e assistenziali, nonché i premi Inail. I settori indicati dal Governo sono lo
sport, palestre incluse, l’arte e la cultura, con teatri e cinema, il
trasporto, la ristorazione, l’educazione e l’assistenza. La ripresa dei
versamenti partirà dal mese di maggio, senza applicazione di sanzioni e
interessi e potrà essere effettuata, oltre che in un’unica soluzione entro il
31 maggio 2020, anche rateizzando il pagamento in cinque rate mensili di
pari importo. Sospensione più lunga per le società sportive dilettantistiche e
professionistiche che potranno rinviare fino al 30 giugno il pagamento in unica
soluzione o in cinque rate delle ritenute e dei contributi dovuti per il
personale dipendente. IN PRATICA: le scadenze dei
settori indicati ricalcano quelle di tutte le altre imprese.
4 – Indennità e congedi per lavoro indipendente
Un’indennità una tantum di 600 euro è riconosciuta
ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23
febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di co.co.co attivi alla stessa data,
iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali. L’indennità, che non concorre alla formazione del
reddito, va anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali
dell’Ago. L’indennità di 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti
stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali, che tra gennaio
2019 e l’entrata in vigore del Dl hanno perso il lavoro, agli operai agricoli a
tempo determinato (che nel 2019 hanno lavorato 50 giornate), agli iscritti al
fondo pensioni dello spettacolo con reddito entro 50mila euro e 30 contributi
giornalieri nel 2019. L’indennità è
riconosciuta anche ai lavoratori dello spettacolo, non titolari di
pensione. Non hanno diritto all’indennità detti lavoratori titolari di rapporto
di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla
formazione del reddito. IN
PRATICA: si dovrà attendere una circolare INPS per capire le
modalità con le quali si potrà godere di questo beneficio.
5 – Partite Iva, stop mutuo
Arriva la sospensione delle rate del mutuo sulla
prima casa per le partite Iva che come conseguenza della crisi
autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020,
oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. La
misura, che sarà in vigore per nove mesi come estensione di quanto già prevede
il Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di presentare l’Isee. IN PRATICA: La domanda di sospensione delle
rate del mutuo va presentata alla stessa banca
erogatrice del finanziamento, compilando il modulo
ufficiale disponibile sul portale Consap SPA e
allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle
condizioni. La banca inoltra poi l’istanza alla Consap, che fa le sue verifiche
e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta.
6 – Garanzie finanziarie alle piccole e medie imprese
Solo per micro e piccole medie imprese, arriva una
clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate di
mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020. L’epidemia da
COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave
turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea. Al fine di sostenere le attività
imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese possono
avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei
confronti di banche e di intermediari finanziari– delle seguenti misure di
sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i
prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29
febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto,
gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora
utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30
settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale
prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai
rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre
2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti
a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza
prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di
rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato,
unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità
che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è
facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto
capitale. La comunicazione è corredata della dichiarazione con la quale
l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito
in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19. 4. Possono beneficiare delle misure le Imprese le
cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente
decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi
della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. IN PRATICA: le norme per
le agevolazioni finanziarie alle imprese rimandano agli Istituti di credito per
ottenere sospensione delle rate di prestito e allargamento delle linee di
credito. Chiedete aiuto alle vostre Banche. Nei prossimi giorni,
tuttavia, prepareremo un format di lettera da inviare alle Banche per attivare
una richiesta formale di aiuto.
7 – Bilanci societari, rinvio al 31 luglio
Tutte le società di capitali possono convocare
l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio. Questo significa, di fatto, un rinvio al 30 giugno dei
termini per la chiusura dei conti 2019. Soci e azionisti potranno
intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto con modalità telematiche,
anche in deroga alle disposizioni statutarie. Le società a responsabilità
limitata possono consentire l’espressione del voto tramite consultazione
scritta o per consenso espresso per iscritto. Tutte le deroghe si applicano
alle assemblee convocate entro il 31 luglio oppure in data successiva se lo
stato di emergenza dovesse proseguire. IN
PRATICA:
Abbiamo più tempo per chiudere i bilanci 2019. Le assemblee di approvazione
potranno essere tenute in videoconferenza.
8 – Tax crediti per i negozi
Solo per i soggetti che esercitano attività d’impresa viene riconosciuto un credito di imposta del 60% dell’ammontare del canone di affitto del mese di marzo 2020, per gli immobili che sono classificati nella categoria catastale C/1 (ossia negozi e botteghe) Questo meccanismo di credito d’imposta sugli affitti potrà essere richiesto però solo dai negozi per cui è stata disposta la chiusura con il decreto dell’11 marzo. In questa lista non rientrano ad esempio supermercati, negozi alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole e tutte quelle attività commerciali rimaste aperte nelle settimane dell’emergenza coronavirus perché ritenute di pubblica utilità o di prima necessità. IN PRATICA: non è possibile rinviare il pagamento dei canoini d’affitto, salvo accordi con il proprietario. ATTENZIONE: DALLA NORMA SONO ESCLUSI I PROFESSIONISTI CON IMMOBILI A/10 E ARTIGIANI CON IMMOBILI C/2 E C/3.
9 – Credito imposta sui crediti deteriorati
Si introduce inoltre una
norma finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che
le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi
finanziaria. In particolare, per le società che effettuano entro il 31
dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori
inadempienti, è possibile trasformare le perdite in crediti d’imposta sul
maggior imponibile versato negli esercizi precedenti. E’ considerato
“Debitore inadempiente” quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90
giorni dalla data in cui era dovuto. La misura in esame non si applica alle
cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di
controllo ai sensi dell’ art. 2359 del codice civile e alle società
controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. IN PRATICA: si tratta di
una norma che coinvolge le società che hanno crediti non incassabili ed hanno o
avranno in bilancio crediti per imposte anticipate. Il meccanismo è molto
complesso e sarà nostra cura verificarne i requisiti.
10 – Esonero limitato per le ritenute
Per i
soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila nel periodo d’imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i
ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del decreto e il 31 marzo 2020 possono non essere assoggettati alle
ritenute d’acconto di cui agli articoli da parte del sostituto d’imposta, a
condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni
di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della
presente opzione, sono tenuti a rilasciare un’apposita dichiarazione dalla
quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi
della presente disposizione e a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto
non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020
o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. IN PRATICA: i
professionisti e gli agenti di commercio con i requisiti di cui sopra possono
chiedere al proprio committente di non operare la ritenuta per le fatture
incassate entro il 31.03 prossimo, che verrà versata poi dallo stesso
soggetto che ha effettuato la prestazione.
11 – Credito imposta sanificazioni
Allo scopo di incentivare
la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del
contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito
d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione
degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un
massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
MISURE A
VANTAGGIO DELLE PERSONE FISICHE
12 – Sospesi i contributi colf
E’ in aiuto delle famiglie il rinvio del pagamento dei
contributi Inps per il lavoro domestico
(le collaboratrici familiari, colf). Il pagamento dei contributi Inps in
scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio potranno essere pagati dopo il 10
giugno. Il pagamento sarà al netto di sanzioni e interessi.
13 – Aiuti su mutui casa
Possono beneficiarne coloro
che hanno subito la riduzione dell’orario o la sospensione dal lavoro in
seguito all’allarme Coronavirus. Non sarà necessario presentare
il modello Isee. La domanda di sospensione delle
rate del mutuo va presentata alla stessa banca
erogatrice del finanziamento. La misura non è valida per i
lavoratori dipendenti pubblici che non hanno subito la riduzione dell’orario. IN PRATICA: La domanda di sospensione delle
rate del mutuo va presentata alla stessa banca
erogatrice del finanziamento, compilando il modulo
ufficiale disponibile sul portale Consap SPA e
allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle
condizioni. La banca inoltra poi l’istanza alla Consap, che fa le sue verifiche
e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta.
14 – Premio ai lavoratori dipendenti
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente
che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente
di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese
di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro
da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro
nel predetto mese. 2. I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica,
l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e
comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di
fine anno.
15 – Detrazioni erogazioni in denaro per emergenza COVID-19
È riconosciuta una detrazione del 30%,
per un importo non superiore a 30.000 euro per le erogazioni liberali in
denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore
dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di
lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e
gestione. Per le Donazioni effettuate da imprese, tali donazioni sono
deducibili dal reddito d’impresa.
16 – Rinvio scadenza Carta identità
Per i documenti di
identità in scadenza nel periodo dell’emergenza, la validità viene prorogata
al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per
l’espatrio).
17 – Rimborso dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
A
decorrere dal decreto legge 23 febbraio 2020 n.6. ricorre la sopravvenuta
impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di
titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri
luoghi della cultura. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di
rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore,
entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede
all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da
utilizzare entro un anno dall’emissione.
18 – Rimborso dei contratti di soggiorno e biglietti viaggio
Ai
soggetti che hanno acquistato viaggi e pacchetti turistici
l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità
equivalente o superiore mediante l’emissione di un voucher da utilizzare
entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
In caso di viaggio singolo il vettore procede al rimborso del corrispettivo
versato per il titolo di viaggio in favore dell’organizzatore ovvero
all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno
dall’emissione. IN
PRATICA: rivolgetevi alle vostre Agenzie di viaggio, che tuttavia
potranno rifiutarsi di darvi il rimborso della somma, ma dovranno assicurarvi
un viaggio di eguale valore da effettuare entro un anno.
19 – Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020
In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale il termine entro il quale è indetto il referendum
confermativo del testo legge costituzionale in materia di riduzione del numero
dei parlamentari, è rinviato di duecentoquaranta giorni dalla comunicazione
dell’ordinanza che lo ha ammesso. IN
PRATICA:
abbiamo più tempo per pensare come sbagliarla anche stavolta.
20 – Nuove disposizioni in materi di notificazioni e servizio postale
Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020
per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli
invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi nonché per lo svolgimento dei
servizi di notificazione a mezzo posta gli operatori postali procedono alla
consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della
presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza
raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della
corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in
altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal
destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta
dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la
suddetta modalità di recapito. In caso di pagamento entro 30 giorni
dalla contestazione o notificazione della violazione la sanzione è ridotta del
30%. IN PRATICA:
il postino non sale fino a casa a consegnarvi nulla. ATTENZIONE ALLE
NOTIFICHE CHE VI VENGONO LASCIATE IN BUCA
21 – Proroga dei termini nel settore assicurativo
Per l’anno 2020 il termine entro cui l’impresa
di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il
contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di
ulteriori quindici giorni. Fino al 31 luglio 2020, i termini per la
formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di
necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della
valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60
giorni.
22 – Nuovi termini di prescrizione accertamenti
I
termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli
enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla
fine del periodo di sospensione. IN
PRATICA:
Lo Stato approfitta della situazione per tenerci in ostaggio due anni in più.
Le dichiarazioni dei redditi 2015 che andavano in prescrizione al 31.12.2020
possono essere accertate fino al 31.12.2022.
Si
sottolinea, infine, che il Decreto in oggetto potrebbe subire modifiche in sede
di conversione in legge. Inoltre, restiamo in attesa di un nuovo Decreto per il
mese di Aprile con nuove misure agevolative.