CIRCOLARE 3 2019

Dal 1° luglio l’emissione delle fatture immediate sia esse cartacee che elettroniche potrà avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. In merito alla data da indicare nella e-fattura (se quella di effettuazione o quella di emissione), l’agenzia delle Entrate ha specificato che per le sole fatture elettroniche la data da indicare è quella di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) verrà assegnata dal Sistema d’interscambio.

Risulta così chiaro che non è necessario (almeno per le fatture elettroniche) intervenire sui sistemi informativi e che non verranno modificate neppure le specifiche tecniche che già prevedevano l’identificazione tra data di emissione e di effettuazione dell’operazione. Al contrario, per le fatture cartacee sarà necessario indicare le due date (effettuazione e emissione) tutte le volte che le stesse risultino non coincidenti.

In caso fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/72, la stessa può essere emessa entro il 15 del mese successivo. La questione che si poneva era quale fosse la data da indicare in fattura. L’Agenzia chiarisce che se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente siano riferite, ad esempio, a tre consegne del 2, 10 e 28 luglio 2019, la fattura differita può essere trasmessa tra il 1° e il 15 agosto, ma la data da indicare in fattura sarà quella del 28 luglio.

Infine, nel registro delle vendite andrà annotata la data di emissione della fattura. L’Agenzia, con un approccio coerente e conseguenziale, chiarisce che anche nei registri va annotata sempre la data di effettuazione o meglio la data indicata in fattura.

Entrerà in vigore il prossimo 1° luglio per commercianti ed esercenti con volume d’affari oltre i 400 mila euro l’obbligo di invio dei corrispettivi telematici. Per i soggetti obbligati si prevede una moratoria dalle sanzioni della durata di sei mesi a condizione che gli operatori interessati provvedano all’invio dei dati al Fisco entro un mese dall’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva. Più in generale, e quindi con una norma a regime, viene previsto che comunque la trasmissione dei dati debba essere effettuata entro 12 giorni dall’operazione. In pratica, un allineamento con quanto le commissioni Bilancio e Finanze con un emendamento approvato la scorsa settimana avevano previsto per la fattura elettronica.