CIRCOLARE 1 2024

Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2024

Legge del 30 dicembre 2023 n. 213

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30.12.2023

suppl. ordinario n. 40

Parte Fiscale

 

Mutui per la prima casa

Comma 7-13

Viene differito al 31.12.2024 il regime speciale[1] ai sensi del quale la misura massima della garanzia[2] per la prima casa viene elevata, per le categorie prioritarie[3], dal 50 fino all’80% della quota capitale:

  • qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, e
  • per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (LTV[4]).

È stato poi previsto che per l’anno 2024, al fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono inclusi tra le citate categorie aventi priorità per l’accesso al credito i nuclei familiari con i requisiti riassunti nella successiva tabella e per le rispettive garanzia:

a) ¨     3 figli di età inferiore a 21 anni, e

¨     ISEE non superiore a 40.000 euro annui

Garanzia massima:

80% della quota capitale

b) ¨     4 figli di età inferiore a 21 anni, e

¨     ISEE non superiore a 45.000 euro annui

Garanzia massima:

85% della quota capitale

c) ¨     5 o più figli di età inferiore a 21 anni, e

¨     ISEE  non superiore a 50.000 euro annui

Garanzia massima:

90% della quota capitale

 

 

Esclusione da tassazione fringe benefits

Comma 16-17

Viene confermata per il 2024 la disciplina dei fringe benefits per i lavoratori dipendenti, che vede innalzato il limite[5] relativo al complessivo valore dei beni ceduti e dei servizi prestati da parte dei datori di lavoro (diversi dalla remunerazione) che non viene incluso nell’imponibile.

Per il 2024 l’elevamento del limite di esenzione (per ciascun periodo d’imposta) è pari:

 

 

1)

a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico[6], anche qualora:

¨        il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore, nonché

¨        il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico, in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale per i figli a carico

2) a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti

Si ricorda che, nel limite delle somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro, rientrano anche:

  • gli emolumenti per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e del gas naturale);
  • le spese per il contratto di locazione della prima casa, oppure per gli interessi sul mutuo relativo alla prima

 

 

Innalzamento dell’aliquota Iva per prodotti per l’igiene femminile, e alcuni prodotti per la prima infanzia

Comma 45

Viene riportata al 10%[7] l’aliquota IVA relativa a:

  • prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali;
  • prodotti per la prima infanzia quali
  • latte, e
  • preparazioni alimentari per lattanti;
  • pannolini per bambini.

È stata ripristinata inoltre l’aliquota ordinaria (22%) per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli[8].

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Comma 52-53

Come ogni anno ,viene riproposta la disciplina sulla rideterminazione dei valori di acquisto[9]:

delle partecipazioni negoziate e non negoziate sui mercati regolamentati – o nei sistemi multilaterali di negoziazione
dei terreni edificabili e con destinazione agricola

posseduti al 01.01.2024 da:

  • persone fisiche;
  • società semplici;
  • associazioni professionali;
  • enti non commerciali.

Tale affrancamento avviene tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 16% – stesso importo per la precedente rivalutazione dei beni detenuti al 01.01.2023[10].

 

Modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi

Comma 63

La disciplina della cedolare secca è interessata dalle seguenti modifiche:

  • viene aumentata dal 21 al 26% l’aliquota applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche,
  • in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta.

Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici si prevede che, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, venga operata la ritenuta a titolo di acconto.

Vengono inoltre modificate le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra:

soggetti residenti fuori dall’Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro
soggetti residenti nell’Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia

 

Plusvalenze su immobili oggetto di interventi “Superbonus”

Comma 64-67

Tra i redditi diversi del Tuir[11] viene aggiunta la casistica delle plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, relative agli immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui al c.d. “Superbonus[12].

In particolare la fattispecie riguarda gli immobili che abbiano visto l’effettuazione di interventi conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione. Vengono però esclusi da tale regola gli immobili:

  • acquisiti per successione;
  • adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari
  • per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione, o
  • qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Tali plusvalenze sono determinate dalla differenza tra:

il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta
il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo

In presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto  o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

 

Adeguamento rimanenze iniziali soggetti OIC

Comma 78-85

Agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali (quindi ai c.d. OIC adopter) viene data la possibilità di adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.09.2023.

 

Ritenute su bonifici “parlanti” e su provvigioni varie

Comma 88-90

A decorrere dal 01.03.2024 viene elevata la ritenuta d’acconto dovuta dai beneficiari all’atto dei pagamenti relativi ai bonifici disposti:

  • per beneficiare di oneri deducibili, o
  • per i quali spetta la detrazione d’imposta[13].

Si estende poi, a decorrere dal 01.04.2024, la ritenuta d’imposta a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di:

commissione
agenzia
mediazione
rappresentanza di commercio
procacciamento di affari

anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese:

  • direttamente alle imprese di assicurazione, e
  • ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

 

Restrizione alle compensazioni in materia fiscale

Comma 94-98

Vengono introdotte diverse restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite, per le fattispecie che si verificano a partire dal 01.07.2024.

In primo luogo viene stabilito l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) – secondo modalità tecniche che verranno definite con successivo provvedimento – anche nel caso vengano utilizzati in compensazione c.d. orizzontale tramite delega di pagamento[14], i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL[15].

Secondariamente si prevede che per i contribuenti che abbiano:

iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione

per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali:

  • i termini di pagamento siano scaduti, e
  • siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione,

è esclusa la facoltà di avvalersi della suddetta compensazione.

La legge di bilancio 2024 interviene inoltre per quelle compensazioni parziali, abbastanza residuali[16], in cui era ancora permesso predisporre il pagamento tramite home banking e per le quali è stato ora previsto l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Altre modifiche sono quelle per cui:

1) la compensazione dei crediti di qualsiasi importo, maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:

♦      dai datori di lavoro non agricoli a partire

ü  dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge, o

ü  dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione stessa, se tardiva;

♦      dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

♦      dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani dei commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps[17] a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata

2) la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito – certo, liquido ed esigibile – sia registrato negli archivi di tale Istituto.

Inoltre, viene stabilito che la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa:

  • non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche
  • per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

Si rinvia comunque a dei provvedimenti, adottati d’intesa dai direttori dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS e dell’INAIL, la definizione della decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui trattasi, così come delle relative modalità di attuazione.

 

Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

Comma 99

Gli effetti preclusivi previsti per i soggetti destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA – obbligo di presentazione della fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate – vengono estesi[18] anche alle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività.

 

Violazioni in tema di obblighi di comunicazione per le variazioni anagrafiche

Comma 242

Si interviene sugli obblighi di comunicazione in caso di variazioni anagrafiche:

  • da un lato elevando la sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza previsto dalla legge in proposito nonché in caso di trasferimento della residenza (all’estero o dall’estero);
  • dall’altro, riducendo la sanzione nel caso di comunicazioni tardive da parte del soggetto interessato.

Viene infatti previsto che, per l’inadempimento degli obblighi generali anagrafici[19], la sanzione amministrativa “piena” è pari ad una somma ricompresa tra 100 e 500 euro (anziché tra 25,82 e 129,11 euro come avveniva in precedenza). Al contempo si dispone[20] una riduzione della sanzione a 10 euro (a 1/10 del minimo), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a 90 giorni.

Quanto visto per il ritardo vale però a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Per la comunicazione della residenza in caso di trasferimento dall’estero[21] – per le quali la sanzione amministrativa pecuniaria era fissata ad un importo tra 51,65 e 258,23 euro[22] – viene previsto un aumento della penalità.

Parte Lavoro
 

Misure per la flessibilità in uscita: APE sociale 

Commi 136-137

Viene prorogata anche per il 2024 la disciplina sperimentale  dell’APE sociale[23] (anticipo pensionistico con indennità-ponte fino all’età per la pensione, per soggetti in condizioni di svantaggio).

Inoltre si modifica  il requisito dell’età anagrafica per l’accesso, che passa  da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.

ISCRO

Comma 142-155

Entra  a regime l’istituto dell’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotto in via sperimentale[24] per  i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Riepiloghiamo nella tabella seguente:

ISCRO lavoratori autonomi

SPERIMENTALE 2021-2023

ISCRO lavoratori autonomi

 A REGIME DAL 2024

Con diminuzione del reddito medio del 50% Con diminuzione del reddito medio del 70%
Reddito non superiore a 8.150 euro Reddito non superiore a 12mila euro
Fiscalmente esente Fiscalmente imponibile
Importo da 250 a 800 euro  per 6 mensilità Importo da 250 a 800 euro  per 6 mensilità

La domanda andrà presentata all’INPS entro il 31  ottobre di ogni anno con autocertificazione dei requisiti.

Per la copertura degli oneri dal 2024 è prevista una contribuzione addizionale  alla gestione Separata INPS per i soggetti aventi diritto,  pari allo 0,35%, dei  redditi da lavoro autonomo. 

Resta  confermato l’obbligo di  partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, da definire con  prossimo decreto del Ministro del lavoro.

Incremento bonus per asili nido e per forme di supporto domiciliare

Commi 177-188

Viene stabilito un incremento del cosiddetto Bonus asili nido[25],  unicamente per i nuclei familiari con i seguenti requisiti:

  • con un figlio (o più figli), nato dopo il 01.01.2024,
  • a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e
  • che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro.

Gli importi per il 2024 sono i seguenti:

Bonus nido/baby-sitter

IMPORTI IN VIGORE

Bonus nido/baby sitter

AUMENTI 2024 PER LE FAMIGLIE CON I REQUISITI (2 FIGLI SOTTO I 10 ANNI)

3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro; + 600 euro
2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro; + 1100 euro annui
1.500 euro annui per i casi in cui l’ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all’ISEE.

 

[1] Art. 64, comma 3, primo periodo del D.L. 73/2021.

[2] Rilasciata dall’apposito fondo.

[3] Ossia, ex art. 1,comma 48, lettera c), della Legge 147/2013 (salve successive modifiche che si vedranno), le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni.

[4] Loan to Value.

[5] Generalmente pari a 258,23 euro (ex art. 51, comma 3 del Tuir).

[6] Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all’art. 12, comma 2 del Tuir, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

[7] In luogo di quella precedentemente ridotta al 5%.

[8] Che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5%.

[9] Di cui ai commi da 5 a 7 dell’art. 5 della Legge 488/2001, in base alla quale si può assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie – anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale – degli asset in esame.

[10] Ex art. 1, commi 107-109 della Legge 197/2022.

[11] Di cui all’art. 67.

[12] Art. 121 e ss. del D.L. 34/2020.

[13] L’art. 25 del D.L. 78/2010, rubricato “Contrasto di interessi” stabilisce che le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8%, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Si ricorda che le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate, sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30.06.2010, secondo cui la ritenuta è dovuta per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 1, della Legge 449/1997 e successive modificazioni e per le spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della Legge 296/2006 e successive modificazioni; tuttavia, considerata la portata generale della norma, la ritenuta si applica a tutte le tipologie di detrazione per interventi relativi o connessi agli interventi sul patrimonio immobiliare (ad esempio bonus mobili, Superbonus eccetera) la cui istituzione è successiva al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sopra indicato.

[14] ex art. 17 del D.Lgs 241/1997.

[15] il testo vigente dell’art. 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006 prevede tale obbligo soltanto per i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

[16] diverse dai seguenti casi:

  • relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
  • maturati in qualità di sostituto d’imposta (770);
  • per le imposte sostitutive;
  • relativi ad IRAP;
  • da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • IVA;

 

[17] Di cui all’art. 2, comma 26 della Legge 335/1995.

[18] Aggiunge il comma 15-bis.3 (dopo il comma 15.bis.2) all’art. 35 del D.P.R. 633/1972, recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

[19] sanciti dalla Legge 1228/1954, recante l’“Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale”.

[20] novellando l’art. 11 della stessa legge.

[21] stabilita invece dall’art. 6 della Legge 470/1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”).

[22] sempre in base a quanto previsto dall’art. 11 della Legge 1228/1954.

[23] Art. 1 commi da 179° 186 legge 232/2016 e successive modificazioni.

[24] Per il triennio 2021-2023 dall’art. 1, comma 386 della Legge 178/2020.

[25] Introdotto dall’art 1 comma 355 legge 232/2016.

CIRCOLARE 3 2023

Gentile cliente,

Con la circolare 1/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata venerdì scorso, 13 gennaio, sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità applicative della c.d. “definizione agevolata degli avvisi bonari”, precisando, in primo luogo, che non è previsto l’invio di nuove comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, considerato che la Legge di bilancio 2023, nell’introdurre le disposizioni, non ha stabilito tale specifico onere.

Prima di concentrare l’attenzione sulle regole che governano il ricalcolo degli importi (che è affidato pertanto ai contribuenti), giova tuttavia ricordare che la nuova misura, in realtà, si articola in tre diverse agevolazioni, brevemente richiamate nella tabella che segue.

La misura Le fattispecie agevolate L’agevolazione
Definizione agevolata degli avvisi bonari 2019, 2020 e 2021 (comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) Comunicazioni di irregolarità relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021:
– per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), anche se già recapitate
– recapitate dopo il 1° gennaio 2023.
È prevista la riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile) delle sanzioni dovute. Le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero. Il pagamento deve avvenire entro gli ordinari termini (30 giorni, oppure 90 in caso di avviso telematico), anche a rate. I benefici sono conservati anche in caso di lieve adempimento (ovvero lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023    Comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 54-bis D.P.R. 633/1972 riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale.
Il pagamento rateale può essere stato quindi avviato anche in anni precedenti, ma non deve essere intervenuta alcuna causa di decadenza.
Le sanzioni dovute sono rideterminate in misura pari al 3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Gli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, sono invece interamente dovuti.
Le scadenze di pagamento restano le stesse, con la possibilità di beneficiare della estensione a 20 rate in caso di importi originari non superiori a 5.000 euro (si veda il prossimo punto).
In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle previste scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Estensione dei piani di rateazione Rateazioni non ancora iniziate, ma anche tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
È quindi possibile l’estensione ad un numero massimo di venti rate anche nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro.

 

Come sopra anticipato, non è prevista la consegna, al contribuente, di avvisi recanti gli importi rideterminati.

Nella circolare, però, vengono forniti due interessanti esempi:

  1. Rateizzazioni per le quali non è ancora scaduta la prima rata di pagamento

Il primo riguarda la definizione agevolata degli avvisi bonari 2019,2020 e 2021 (ovvero la prima misura indicata nella precedente tabella).

Si ipotizzi che il contribuente non abbia versato l’importo di 100 euro a titolo di Irpef (Modello Redditi 2020, riferito al periodo d’imposta 2019).

Ha ricevuto la comunicazione di irregolarità che prevede una sanzione di 10 (ovvero calcolata al 10%) e interessi in misura pari a 7 euro.

Gli importi potranno essere rideterminati come segue:

Da originario avviso bonario Rideterminati
Imposta non versata 100 100
Sanzioni 10 (10%) 3 (3%)
Interessi 7 7
Totale 117 110

 

L’importo di 110 euro potrà essere versato (entro i termini) utilizzando il consueto codice tributo 9001 e il codice atto indicato nella comunicazione.

  1. Rateizzazioni già in corso alla data dell’ 1.1.2023:

Calcoli leggermente più complessi sono richiesti in caso di definizione agevolata delle rateazioni in corso (ovvero la seconda misura prima richiamata).

In questo caso si rende preliminarmente necessario verificare l’incidenza delle singole componenti (imposta, interessi e sanzioni) sul totale dovuto.

Importo indicato nell’avviso bonario Incidenza sul totale
Imposta non versata 4.000 85,47%
Sanzioni 400 8,55%
Interessi 280 5,98%
Totale 4.680 100%

 

Il secondo passaggio prevede la determinazione delle rate scadute al 31 dicembre 2022.

Si tratta, ovviamente, di una semplice sommatoria degli importi versati con il codice tributo 9001 (ignorando, dunque, le somme versate con il codice tributo 9002); a tal fine, però, sarà necessario considerare anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate, il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva.

Ipotizzando che al 31 dicembre 2022 siano già state versate 3 rate, per un importo complessivo di euro 1.875, e che tutti gli importi a detta data siano stati tempestivamente pagati, le somme dovute possono essere rideterminate come segue:

Importo originario Importo versato Residuo dovuto Rideterminazione sanzione 3%
Imposta non versata 4.000 (1.875 x 85,47%) 1.602,56 (4.000 – 1.602,56) 2.397,44 2.397,44
Sanzioni 400 (1.875 x 8,54%)
160,26
(400 – 160,26)
239,74
(2.397,44 x 3%) 71,92
Interessi 280 (1.875 x 5,98%)
112,18
(280 – 112,18) 167,82 167,82
Totale 4.680 1.875 2.805 2.637,18

 

Il debito residuo, così come ricalcolato (2.637,18) può essere ripartito nel restante numero di rate previsto dall’originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze.

Si ricorda, a tal proposito, che è necessario rideterminare anche gli interessi di rateazione, dovuti al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (indicato sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.

Resta ferma la possibilità di estendere il piano di rateazione fino a un massimo di venti rate trimestrali.

CIRCOLARE 2 2023

Gentili clienti,

in questi ultimi giorni abbiamo sentito montare in molti di voi “l’ansia da condono”, il bisogno impellente di cogliere le opportunità offerte dalla nuova Legge di bilancio 2023.

In attesa di avere anche noi maggiori dettagli dalle prossime circolari dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, riteniamo di farvi cosa gradita dandovi una Sintesi della norma e Cosa fare in pratica per accedere alle agevolazioni in essa contenuta. Di seguito, pertanto, vi offriamo un quadro delle norme che saranno maggiormente gettonate, riservandoci di farvi avere, nei prossimi giorni, un eguale lavoro su quelle più complesse riferibili ai condoni sulle liti potenziali e/o pendenti contro l’Agenzia delle Entrate.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e per offrire il nostro contributo alla definizione delle vostre pendenze tributarie. In tal caso, potrete scrivere agli indirizzi mail: segreteria@futurofaber.it e info@futurofaber.it, manifestando la necessità di essere contattati.

 Grazie.

 

  1. STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

Sintesi della norma:

Viene disposto che sono automaticamente annullati i debiti tributari fino a euro 1.000, importo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.

Viene stabilito che anche per i carichi fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione sempre dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015:

-da enti diversi dalle amministrazioni statali,

-dalle agenzie fiscali e

-dagli enti pubblici previdenziali,

l’annullamento automatico di cui sopra opera con riferimento alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera, invece, per quanto dovuto a titolo di capitale e a quanto maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, importi, questi, che restano integralmente dovuti.

Una specifica norma riguarda l’annullamento automatico delle altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, per le quali l’annullamento opera solo per gli interessi, comunque denominati, e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, le quali restano integralmente dovute.

Gli enti diversi:

-dalle amministrazioni statali,

-dalle agenzie fiscali e

-dagli enti pubblici previdenziali possono non applicare le disposizioni speciali relative all’annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative, con apposito provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023 di cui deve essere data notizia tramite pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Viene previsto che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio qui in commento e fino alla data del 31 marzo 2023 deve essere comunque sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti di cui sopra e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.

Cosa fare in pratica:

Non bisogna fare nulla, la cancellazione opera in automatico senza alcuna istanza.

 

  1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sintesi della norma:

Viene consentito l’estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere:

-le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni,

-gli interessi di mora,

-le sanzioni e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio.

Le somme da versare sono quelle dovute a titolo di capitale, tenendo conto degli importi già versati a tale titolo, e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, tenendo conto degli importi già versati a tale titolo, ed il pagamento è effettuato

in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero

-nel numero massimo di diciotto rate, con interessi del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 2023, di cui

la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e

le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Dal 21 gennaio 2023 l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, in un’area riservata del proprio sito, i dati necessari per individuare i carichi definibili e il debitore manifesta all’agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata in commento rendendo apposita dichiarazione, in via telematica, entro il 30 aprile 2023 (entro tale data la domanda può essere integrata), attraverso la quale

-sceglie il numero di rate per effettuare il pagamento,

-indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella domanda e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; copia della domanda va presentata anche al giudice che, una volta perfezionata la definizione, estingue il giudizio.

Le somme, relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anteriormente alla domanda restano definitivamente acquisite.

Con la presentazione della domanda di cui sopra, con riferimento ai carichi definibili è consentito il rilascio del DURC, fermi restando gli altri requisiti di regolarità.

Entro il 30 giugno 2023 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, nell’area riservata del proprio sito, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e l’importo delle singole rate, con la scadenza. Il pagamento può avvenire:

-tramite domiciliazione sul conto corrente indicato,

-tramite moduli precompilati,

-presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

La definizione agevolata opera anche con riferimento alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. In questo caso l’agevolazione consente di abbattere gli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute, e, per le violazioni del codice della strada, anche le somme maturate dall’agente della riscossione a titolo di aggio.

Con la definizione agevolata in commento possono essere estinti anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate e, in particolare, i debiti che riguardano carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, anche se per essi si è determinata l’inefficacia della definizione purché, però, siano stati oggetto di dichiarazioni rese nei termini prescritti dalla legge.

Cosa fare in pratica:

Dopo il 21 gennaio, bisogna collegarsi tramite SPID sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione e verificare nella propria area personale quali cartelle sono definibili. Quindi procedere alla compilazione dell’istanza da inviare telematicamente entro il 30 aprile 2023.

 

  1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI (AVVISI BONARI)

Sintesi della norma:

Viene stabilito che le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (così detti avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso

-al 31 dicembre 2019,

-al 31 dicembre 2020,

-al 31 dicembre 2021,

e per le quali il termine di pagamento previsto entro trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione, non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge qui in commento o per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Le sanzioni sono dovute, invece, nella misura del 3 per cento, in luogo del 30 per cento ridotto ad un terzo, senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento delle somme deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, con pagamento rateale in corso alla data di entrata in vigore della legge in commento, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive mentre le sanzioni sono dovute nella misura del 3 per cento, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. In questo caso il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti e in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti trovando applicazione le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Cosa fare in pratica:

Fare un riepilogo di tutti gli avvisi bonari la cui prima rata non è scaduta alla data del 2 gennaio 2023 e di quelli che sono stati già rateizzati e sono attualmente in corso di pagamento. Quindi, ricalcolare le sanzioni al 3%, anziché al 10% e procedere al versamento con la nuova misura ridotta delle sanzioni, in unica soluzione, ovvero mantenendo il piano di rateizzazione in atto.

 

  1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DI VIOLAZIONI RIFERITE A TRIBUTI AMMINISTRATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Sintesi della norma:

Viene disposto che con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, tra cui IRPEF, addizionali regionale e comunale all’IRPEF, IRES, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, imposta sulle successioni, ecc, che riguardano dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento, oltre che dell’imposta e degli interessi dovuti, di un diciottesimo del minimo editale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione, con versamento entro il 31 marzo 2023 ovvero in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023 e con le successive, maggiorate degli interessi del 2 per cento annuo, da versare, rispettivamente, entro

-il 30 giugno 2023,

-il 30 settembre 2023,

-il 20 dicembre 2023 e

-il 31 marzo di ciascun anno.

La regolarizzazione è consentita sempre che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano già stata contestate.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o con il versamento della prima rata e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

La regolarizzazione in commento non può essere utilizzata per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Cosa fare in pratica:

Verificare quali F.24 non sono stati pagati alle scadenze e per i quali non è ancora arrivato avviso bonario, di liquidazione, ecc… Se si vuole godere dell’agevolazione in commento, provvedere al calcolo del ravvedimento con applicazione della sanzione nella misura dell’1,67%.

CIRCOLARE 1 2023

Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2023

 

 

Gentile cliente,

anche quest’anno Le vogliamo offrire una breve sintesi delle più importanti novità fiscali che sono state approvate con la Legge di bilancio 2023.

Si tratta di un nutrito pacchetto di complessivi 903 commi, tra cui molte sono le novità fiscali e in materia di lavoro riepilogate nella presente Circolare.

La lettura del presente documento Le consentirà di avere spunti interessanti da valutare insieme per usufruire delle opportunità offerte dalle singole norme.

Si ricorda, infine, che molte delle norme contenute nella Legge di bilancio (es, condoni fiscali, esoneri contributivi, ecc…) diventeranno operative solo in seguito all’emissione dei Decreti attuativi da parte dei singoli Ministeri.

 

 

Parte Fiscale

 

Credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

Commi 2 – 9

La norma riconosce anche per il primo trimestre 2023 i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, previsti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale  già concessi nel corso dell’anno 2022 elevando la percentuale.

In sintesi:

Credito imprese energivore

45%

 

Credito imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW

35%

 

Credito imprese gasivore

45%

 

Credito imprese non gasivore

45%

          

Riduzione IVA e oneri generali nel settore gas

Commi 13 -14 -16

Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.

L’aliquota IVA ridotta al 5% viene estesa anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

 

Modifiche al regime forfettario

Commi 54

Si innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

 

Flat tax incrementale

Commi 55 – 57

Per il solo anno 2023 e a determinate condizioni, viene introdotta per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. Tale aumento, che costituisce anche la base imponibile a cui applicare l’imposta al 15%, non può essere superiore a 40.000 euro.

 

Aliquota IVA prodotti per l’infanzia e per igiene intima femminile

Comma 72

La norma estende il regime IVA al 5% ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile e ai prodotti per l’infanzia quali:

  • latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto
  • preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
  • pannolini per bambini
  • seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

 

Proroga per il 2023 agevolazioni per l’acquisto prima casa under 36

Commi 74 – 75

La norma proroga per l’anno 2023 le agevolazioni previste per favorire l’acquisto della prima casa dai giovani under 36 attualmente fissata al 31.12.2022.

 

Assegnazione agevolata ai soci

Commi 100 – 105

Tornano le agevolazioni fiscali per le cessioni o assegnazioni, di beni immobili e di beni mobili registrati, ai soci, tramite l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP e riduzione dell’imposta di registro.

Termine previsto 30 settembre 2023.

L’imposta sostitutiva prevista è l’8% elevata al 10,5% per le società di comodo.

Le riserve in sospensione possono essere affrancate con applicazione dell’imposta sostitutiva del 13%.

Alle stesse condizioni dell’assegnazione è agevolabile la cessione ai soci e la trasformazione delle società in società semplice.

 

Estromissione dei beni delle imprese individuali

Comma 106

Il comma in esame riprende l’applicazione delle previsioni contenute nella Legge di bilancio 2016 che aveva disposto l’applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di estromettere i beni dall’impresa, con il pagamento di una imposta sostitutiva dell’8%

  • alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022,
  • poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

 

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

Commi 107 – 109

Riapre la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, estesa per la prima volta anche ai titoli, quote, diritti negoziati nei mercati regolamentari o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

L’imposta sostitutiva viene elevata al 16% (invece del precedente 14%).

Il giuramento della perizia e il versamento della prima rata dovranno avvenire entro il 15 novembre 2023.

 

Disciplina fiscale criptovalute

Commi 126 – 147

Viene prevista, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina fiscale delle criptovalute (o “valute virtuali”, “cripto-attività” eccetera), stabilendo innanzitutto l’inclusione in modo esplicito delle cripto-attività nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.

Viene infatti inserita nel Testo unico delle imposte sui redditi una nuova categoria di “redditi diversi”, costituita dalle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante:

  • rimborso;
  • cessione a titolo oneroso;
  • permuta;
  • detenzione;

di cripto-attività, comunque denominate, archiviate o negoziate elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Viene altresì consentito di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino al 01.01.2023, introducendo poi, anche per le criptovalute, la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi – nei tre diversi regimi della “dichiarazione”, del “risparmio amministrato” e quello del “risparmio gestito”.

Inoltre, con riguardo alla rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro di titoli e valori (monitoraggio fiscale), vengono incluse espressamente le cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Sempre a questo proposito viene introdotta una sorta di “sanatoria retroattiva”, dando la possibilità ai contribuenti che, in passato, non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e dei redditi che ne derivano, di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita dichiarazione e versando:

  • la sanzione nella misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate nonché,
  • nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del

Si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 01.01.2023, ma a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.

Da ultima viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore.

Inoltre, a decorrere dal 2023 si prevede l’applicazione di un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.

 

Attività di presidio preventivo attribuzione partite IVA

Commi 148 – 150

Le disposizioni in esame rafforzano l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA. In particolare, la norma riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività.

In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

 

Vendita beni tramite piattaforme digitali

Comma 151

La disposizione prevede obblighi comunicativi, a carico delle piattaforme digitali che facilitano la vendita on line di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.

Tali piattaforme digitali, che gestiscono le vendite on line ai consumatori finali, devono infatti comunicare i dati dei fornitori e delle operazioni effettuate su determinati beni presenti nel territorio dello Stato, che verranno individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze(tra i quali rientrano, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop).

 

Definizione avvisi bonari e riapertura termini versamento ritenute enti sportivi

Commi 153 – 165

Viene data la possibilità di definire, con modalità agevolate, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relativamente ai periodi d’imposta in corso:

al 31 dicembre 2019
al 31 dicembre 2020
al 31 dicembre 2021

somme per le quali:

  • il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 01.01.2023, oppure
  • gli avvisi siano stati recapitati successivamente a tale

Nello specifico, gli importi di cui sopra potranno essere definiti con il pagamento:

  • delle imposte e dei contributi previdenziali;
  • degli interessi e delle somme aggiuntive;
  • delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a 1/3 come ordinariamente accade).

La stessa possibilità è offerta anche sulle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della norma in esame.

 

Regolarizzazione irregolarità formali

Commi 166 – 173

Viene reintrodotta anche la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, che hanno natura formale, ossia non rilevanti:

  • per la determinazione della base imponibile ai fini
  • delle imposte sui redditi,
  • dell’IVA e
  • dell’IRAP;
  • rispetto al pagamento degli stessi tributi;

se commesse fino al 31.10.2022.

La regolarizzazione avviene mediante la rimozione delle irregolarità (tramite dichiarazione integrativa) e con il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, versamento che va eseguito in due rate di pari importo come segue:

 

RATA SCADENZA
Prima 31.03.2023
Seconda 31.03.2024

 

Ravvedimento speciale

Commi 174 – 178

Si consente, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni:

 regolarmente presentate (non omesse)
relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti

purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto. Ciò avviene mediante:

  • la rimozione dell’irregolarità/omissione (sempre mediante dichiarazione integrativa);
  • il pagamento
  • dell’imposta,
  • degli interessi e
  • delle sanzioni, ridotte a 1/18 del minimo edittale

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o a dilazionato (in massimo 8 rate di pari importo), con la regolarizzazione che si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto oppure della prima rata entro il 31.03.2023.

 

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento

Commi 179 – 185

Viene reintrodotta anche la disposizione che consente di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento:

  • che sono stati adottati dall’Agenzia delle Entrate
  • purché non impugnati;
  • per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso;
  • che saranno notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31.03.2023.

Viene previste a questo fine la riduzione della sanzione a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:

  • processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro la data del 03. 2023;
  • avvisi
  • di accertamento,
  • di rettifica e
  • di liquidazione,

non impugnati e ancora impugnabili, oppure notificati entro la stessa data del 31.03.2023.

La medesima riduzione sanzionatoria a 1/18 è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

 

Definizione agevolata liti pendenti

Commi 186 – 205

Una diversa disposizione reintrodotta è quella che dà la possibilità di definire, sempre con modalità agevolate, le controversie tributarie:

pendenti al 01.01.2023, anche

¨        in Cassazione e

¨        a seguito di rinvio regolarmente presentate (non omesse)

in cui sono parti l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane
aventi ad oggetto atti impositivi, ossia

¨        avvisi di accertamento,

¨        provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e

¨        ogni altro atto di imposizione)

mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

La definizione varia in funzione:

  • del grado di giudizio nel quale la lite risulta pendente;
  • della soccombenza della controparte del contribuente (Agenzia delle Entrate/Dogane) – salvo il caso di giudizio in primo grado nel quale non è stata ancora emessa la sentenza, per cui non vi è ancora alcuna parte vincitrice o soccombente.
GRADO DI GIUDIZIO CONTOPARTE PUBBLICA IMPORTO PER DEFINIZIONE
Primo non ancora soccombente 90% valore della lite
Primo soccombente 40% valore della lite
Secondo soccombente 15% valore della lite
Cassazione soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio 5% valore della lite

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Commi 206 – 212

Viene consentito, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie vista in precedenza, di definire le liti tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 30.06.2023;
  • con un accordo conciliativo fuori

Al fine della conciliazione agevolata in esame va sottoscritto un accordo tra le parti, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. A tale accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo del 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), al pari degli interessi e degli eventuali accessori.

Il versamento delle somme dovute o, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo; la citata dilazione di pagamento è poi effettuata:

in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo
con importi da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata

Regolarizzazione omessi pagamenti rate acquiescenza, adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

Commi 219 – 221

Viene consentito di regolarizzare l’omesso o carente versamentodi alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, ossia:

  • delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di
  • accertamento con adesione,
  • acquiescenza agli avvisi di
  • accertamento,
  • rettifica e
  • liquidazione,
  • reclamo o mediazione;
  • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

Da notare che la procedura in esame può essere azionata solamente per rate che risultano scadute al 01.01.2023 e a condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento (senza compensazione) di quanto dovuto a titolo di imposta entro il 31.03.2023, anche in un massimo di 20 rate di pari importo aventi scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

 

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione

Commi 222 – 230

Ulteriore disposizione che viene riproposta è quella relativa all’annullamento automatico, alla data del 31.01.2023, dei debiti tributari fino a 1.000 euro (importo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione:

  • dal 01.01.2000,
  • al 12.2015,

ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate (c.d. “rottamazione-ter” delle cartelle, saldo e stralcio eccetera) relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.

Restano invece definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

 

Definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 01.01.2000-30.06.2022

Commi 231 – 252

Viene reintrodotta anche la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (la c.d. “rottamazione delle cartelle esattoriali”) nel periodo compreso tra il 01.01.2000 ed il 30.06.2022.

Grazie a tale previsione il debitore beneficia dell’abbattimento:

  • delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché
  • degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
  • dell’aggio in favore dell’agente della

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

  • dovute a titolo di capitale;
  • maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;

con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.

Con il versamento della prima o unica rata si estinguono le procedure esecutive già avviate.

 

Proroga agevolazioni in favore del Mezzogiorno

Commi 265-270

La norma proroga al 31 dicembre 2023 le seguenti agevolazioni fiscali:

  • credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno;
  • credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali);
  • credito di imposta “potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • il credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Contabilità semplificata

Comma 276

La norma amplia l’ambito del regime di contabilità semplificata per imprese minori, con l’innalzamento delle soglie di ricavi. Da gennaio 2023 potranno adottare questo regime:

  • imprese che esercitano la prestazione di servizi con ricavi fino a 500.000 euro (rispetto ai precedenti 400.000);
  • imprese aventi a oggetto altre attività con ricavi fino a 800.000 euro (rispetto ai precedenti 000).

 

Bonus mobili

Comma 277

La norma incrementa l’importo per il 2023 della detrazione al 50%, legata agli immobili oggetto di ristrutturazione, prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici “cd. Bonus mobili” da 5.000 a 8.000 euro. Dal 2024 l’importo dovrebbe tornare a 5.000 euro.

 

Rimozione barriere architettoniche

Comma 365

La norma proroga al 31 dicembre 2025 la detrazione al 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. Inoltre, viene precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

 

Mezzi di pagamento contante

Commi 384 – 388

La norma innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

 

Bonus psicologo

Comma 538

Prevista la corresponsione del cosiddetto bonus psicologo, già previsto per l’anno 2022, anche per l’anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti.

Il comma prevede che il contributo in questione, per gli anni 2023 e seguenti, abbia un limite massimo di 1.500 euro a persona (mentre la disposizione oggetto di modifica ha stabilito, per il 2022, un limite massimo di 600 euro).

Ricordiamo che il bonus è parametrato alle diverse fasce ISEE, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, e non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

 

Proroghe occupazione suolo pubblico per il settore della ristorazione

Comma 815

Prorogata fino al 30 giugno 2023 la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

 

Proroga Superbonus al 110%

Commi 894 – 895

Il comma in esame individua una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023[1]. In particolare, resta valida la misura del 110%:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, la CILA[2] sia stata effettuata alla data del 25 novembre;
  • per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 18 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18 novembre ed il 24 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la CILA;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

 

Parte Lavoro

 

Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas

Commi 17 – 18

L’articolo amplia le agevolazioni sul prezzo delle bollette elettriche e del gas per i clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, con due misure:

  • aumenta da 12.000[3] a 15.000 euro il valore soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’accesso al beneficio, nel 2023;
  • si prevede che, per il primo trimestre 2023 le agevolazioni vengano rideterminate dall’ARERA, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivi.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Comma 281

Per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

  • si riconferma l’esonero parziale del 2% sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori applicabile se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro[4] (35 mila euro annui)
  • viene introdotto un maggiore esonero, pari al 3%, se la retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato del rateo di tredicesima (25mila euro annui).

Pensione anticipata Quota 103

Commi 283 – 287

Si introduce, in via sperimentale per il 2023, una nuova forma di ”pensione anticipata flessibile”,  detta anche “Quota 103”. Le caratteristiche principali nella tabella seguente:

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE

QUOTA 103

Requisiti entro il 31.12.2023

ü  62 anni di età

ü  41 anni di contributi versati in gestioni INPS

Assegno pensionistico

Importo massimo 2626 euro (5 volte il trattamento minimo INPS 2022)

Al momento della pensione ordinaria viene effettuato l’eventuale conguaglio.

La pensione non è cumulabile fino all’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro, ad eccezione di quelli da lavoro occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Incentivo

per chi resta al lavoro, con gli stessi requisiti: esonero contributivo su oneri lavoratore (9,19%) a partire dalla data del possibile pensionamento. L’importo viene versato in busta paga

Finestre di accesso

ü  decorrenza per chi consegue i requisiti entro il 2022: privati 1.4 – pubblici 1.8.2023

ü  3 mesi settore privato

ü  6 mesi settore pubblico

ü  Scuola e AFAM dall’inizio dell’anno scolastico

 

Ape Sociale

Commi 288 – 291

E’ prevista la proroga fino al 31.12.2023 del regime pensionistico sperimentale detto APE SOCIALE[5].

 

Opzione Donna

Comma 292

Il regime di anticipo riservato alle donne, con sistema di calcolo contributivo detto Opzione donna[6] viene prorogato nuovamente per il 2023, ma con forti limitazioni. In sintesi:

OPZIONE DONNA 2023 REQUISITI

1.     60 anni di età sia per dipendenti che autonome (con anticipo di 1 anno per ogni figlio fino a 2)

2.     35 anni di contributi

3.     In una delle seguenti condizioni:

ü  disoccupate o dipendenti di aziende in crisi o

ü  disabili almeno al 74% o

ü  caregiver di disabili conviventi.

 

Esoneri contributivi assunzioni

Commi 294-299

I commi da 294 a 299 ripropongono o rafforzano alcune agevolazioni contributive per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro dipendente. L’attuazione è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.

AGEVOLAZIONE MISURA ESONERO IMPORTO MASSIMO REQUISITI
ESONERO ASSUNZIONI PERCETTORI DI RDC 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un massimo di 8mila euro annui, per 12 mesi

alternativo al beneficio già previsto di fruizione delle mensilità non godute

ESONERO ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 36 100%[7] dei contributi a carico dei datori di lavoro

massimo dello sgravio pari a 8mila euro annui

¨        per un periodo massimo di 36 mesi (48 per i datori di lavoro Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)

¨        per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato

¨        di under 36, che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato

¨        da parte di datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti, o procedano nei nove mesi successivi a licenziamenti di lavoratori con la medesima qualifica

ESONERO ASSUNZIONI DONNE[8] Esonero del 100% dei contributi per un massimo di 8mila euro

¨        per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;

¨        18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

¨        18 mesi complessivi, in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

¨         Disoccupate da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni del Meridione o con professione ovvero di un settore economico con disparità occupazionale di genere, superiore al 25% [9]

¨        ovvero disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti;

¨        ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

 

Riordino misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa (Reddito cittadinanza)

Commi 313 – 321

La nuova legge di bilancio prevede modifiche alla disciplina del Reddito di cittadinanza[10], in vista di una futura riforma delle misure per il sostegno alla povertà e l’inclusione attiva.

 

REDDITO DI CITTADINANZA 2023

s  Durata: 18 mesi per famiglie con disabili, minori o soggetti over 60

s  Durata: 7 mesi per  tutti gli altri nuclei

REDDITO DI CITTADINANZA 2024

 

ABOLITO

Per l’applicazione nel 2023 si prevedono le seguenti nuove indicazioni:

  • I soggetti “occupabili”, ovvero tra i 18 e i 60 anni, dovranno frequentare un corso di formazione/riqualificazione di 6 mesi, pena la decadenza dal diritto al Reddito;
  • tutti i percettori di Rdc residenti nel Comune debbono essere impiegati in progetti utili alla collettività (non più soltanto un terzo di essi).
  • Il beneficiario decade dal diritto in caso di non accettazione della prima offerta di lavoro.
  • È abolita la definizione di offerta di lavoro “congrua[11].

 

Rinegoziazione contratti di mutuo

Comma 322

Il diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo da variabile a fisso si riconferma fino al 31 dicembre 2023. Interessa coloro che, in possesso di ISEE non superiore a 30 mila euro, prima dell’entrata in vigore della legge, hanno stipulato un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro.

 

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali

Commi 342 – 354

La disciplina del contratto di lavoro occasionale telematico[12] ”PrestO” viene modificata in senso estensivo con le seguenti novità principali:

  • aumenta da cinque a dieci mila euro l’anno il limite massimo dei compensi da ciascun utilizzatore alla totalità dei prestatori.
  • Sono ammesse le imprese utilizzatrici con un numero di dipendenti a tempo indeterminato fino a dieci, anziché cinque;
  • la disciplina è applicabile anche nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

 

Assegno unico universale per i figli

Commi 357 – 358

Viene modificata la disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico,[13]  come segue:

  • sono rese permanenti le equiparazioni per le maggiorazioni dell’assegno per figli disabili anche maggiorenni (fissati nel 2022 da 50 a 175 euro mensili in base all’ISEE)
  • si introduce un incremento del 50% dell’assegno per i figli di età inferiore ad un anno e di età inferiore a tre anni in famiglie con 3 o più figli
  • si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.

 

Congedo parentale

Comma 359

Viene introdotta una maggiore tutela economica ai genitori lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, dopo la fruizione dei congedi obbligatori:

CONGEDO PARENTALE post maternità o paternità un mese indennizzato all’80% invece che al 30%

s  per la madre oppure il padre

s  da fruire entro il 6° anno del bambino

 

[1] dal D.L.176/2022

[2] ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

[3] Valore innalzato per il 2022 dal decreto-legge n. 21-2022, cd Decreto Ucraina, rispetto al valore ordinario di 8.265.

[4] L’esonero era stato introdotto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e successivamente la percentuale è stata elevata a 2 punti percentuali (art. 20 del D.L. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

[5] Introdotto dalla legge 232 2016

[6] articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

[7] L’esonero era stato previsto dall’articolo 1, comma 10, della L. 178/2020, che aveva modificato in via transitoria la normativa a regime vigente dettata dall’articolo 1, commi da 100 a 107 e da 113 a 115, della L. 205/2017.

[8] Comma 16 art.1 legge 178/2020. Le ultime istruzioni sono contenute nella circolare INPS  56 2021.

[9] Vedi decreto ministeriale Lavoro del 16 novembre 2022

[10] articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26.

[11] ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5”: essa è coerente con le esperienze e le competenze ▪ la sede di lavoro è localizzata entro: – ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi pubblici, se si tratta di prima offerta; con retribuzione superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile RDC fruibile da un solo individuo. il rapporto di lavoro è: – a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi; – a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi. In merito l’Ufficio studi del Senato segnala che le modifiche contrastano con alcuni commi della legge e necessitano di integrazione

[12] decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

[13] di cui al D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230

CIRCOLARE 3 2022

Le novità del decreto Milleproroghe

Nella seduta di giovedì 24 febbraio 2022, il Senato ha approvato, con voto di fiducia, in via definitiva il DDL di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 228/2021 (Milleproroghe).

Rateazione carichi ruolo

L’articolo 2-ter, aggiungendo il c. 5-bis all’art. 13-decies, D.L. n. 137/2020, prevede la riapertura dei termini, per i contribuenti decaduti da rateazioni di cartelle esattoriali prima dell’8 marzo 2020 per richiedere per gli stessi debiti una nuova dilazione, senza che sia necessario saldare le rate scadute. La nuova domanda di rateazione, per un totale di 72 rate mensili, potrà essere presentata entro il 30 aprile 2022. La disposizione si applica anche alle richieste presentate dal 1° gennaio 2022. Le somme già versate restano comunque definitivamente acquisite.

Si sottolinea che per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, il beneficio si perderà in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

Bonus psicologo

L’articolo 1-quater, comma 3, istituisce il cosiddetto bonus psicologo. Il contributo spetta dalle persone fisiche con ISEE non superiore a 50.000 euro a fronte delle spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicoterapeuti. Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce ISEE al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione saranno stabiliti con decreto interministeriale.

Fondo garanzia PMI

Novità anche i piccoli prestiti fino a 30.000 euro, di cui alla lettera m) dell’art. 13, c. 1, D.L. 23/2020.

In particolare, al comma 4-ter dell’articolo 3 viene disposto che, per tali finanziamenti il cui inizio del rimborso del capitale è previsto nel corso dell’anno 2022, tale termine può essere prolungato, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

Bonus investimenti

Con l’articolo 3-quater, si proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine per completare gli investimenti in beni strumentali, ordinari e/o 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre 2021 (ovvero gli investimenti per i quali l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo). Per effetto della disposizione, quindi per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021 e completati entro il 31 dicembre 2022 si potrà beneficiare del bonus investimenti con le aliquote previste per il 2021, pari a:

– per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0: 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;

– per i beni materiali 4.0: 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Spese per visti e asseverazione

Con l’articolo 3-sexies si chiarisce che per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, sono detraibili anche le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni. per l’esercizio dell’opzione sconto in fattura o per la cessione del credito.

Bonus terme

Con riferimento allo specifico settore del turismo, il comma 2 dell’articolo 12 integra l’art. 29-bis, c. 1, D.L. n. 104/2020, relativo alla concessione di buoni per l’acquisto di servizi termali, disponendo che l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso dell’importo corrispondente al valore del buono fruito dall’utente non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali.

Rimborsi viaggi

Con il comma 2-quater, sempre dell’articolo 12, si estende di 6 mesi – da 24 a 30 mesi – dalla data di emissione, il periodo di validità dei voucher emessi da vettori o strutture ricettive (in alternativa al rimborso) a fronte della mancata fruizione per ragioni legate alla pandemia di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico.

Tetto contanti

Con il comma 6-septies, sempre dell’articolo 3, si modifica il comma 3-bis dell’articolo 49 del D.lgs. n. 231/2007, si riporta a 2.000 euro il limite all’uso del contante fino al 31 dicembre 2022.

Dal 1° gennaio 2023, la soglia si ridurrà, stando all’attuale normativa, a 1.000 euro.

CIRCOLARE 2 2022

La segnalazione da parte dei soggetti pubblici

Il comma 1 dell’articolo 30-sexies del Dl 152/21, istitutivo della composizione negoziata sulle crisi d’impresa, prevede che, da parte degli Enti pubblici preposti (INPS, Agenzia Entrate e Agenzia Riscossione), venga segnalato all’impresa debitrice e all’organo di controllo della stessa una situazione di squilibrio finanziario determinata dal mancato versamento di imposte e contributi. In particolare, la segnalazione all’azienda avviene:

  • da parte dell’Inps, per il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno prima nonché alla soglia di 15mila euro, e, per quelle prive dei predetti lavoratori, alla soglia di 5mila euro;

 

  • da parte dell’agenzia delle Entrate, per l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5mila euro;

 

 

  • da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100mila euro, per le società di persone a 200mila euro e, per le altre società, a 500mila euro.

 

Le segnalazioni, ex comma 2 dell’articolo 30-sexies, sono inviate:

  • dalle Entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche relative all’Iva, previste dall’articolo 21-bis del Dl 78/10, costituito in via generale dall’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre
  • dall’Inps e dall’agente della Riscossione, entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie;
  • da Agenzia Riscossione al verificarsi del superamento delle soglie citate.

Con la segnalazione l’Ente invita l’imprenditore a chiedere la composizione negoziata della crisi introdotta dal Dl 118/21, se ne ricorrono i presupposti. Ma poiché il presupposto oggettivo di tale istituto è costituito da una situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario che rende probabile l’insolvenza, cioè da una situazione che si manifesta attraverso l’insufficienza dei flussi di cassa prospettici a far regolarmente fronte ai debiti da pagare, ne discende che, se l’impresa ha omesso di versare le imposte e i contributi per importi superiori alle suddette soglie, è abbastanza probabile che detta situazione di squilibrio, e quindi i presupposti di accesso alla composizione negoziata.

Il mancato accesso alla procedura della composizione, ove verificata la situazione di squilibrio finanziario, comporta per l’imprenditore una colpa grave, che determina la responsabilità personale dell’Amministratore

CIRCOLARE 1 2022

Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2022

 

Riforma dell’IRPEF

Comma 2

Il comma 2 affronta la cd. Riforma dell’IRPEF modificando la tassazione delle persone fisiche sia dal punto di vista di scaglioni di reddito e aliquote, sia delle relative detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e per i pensionati apportando numerose modifiche.

In particolare, nel testo unico delle imposte sui red­diti[1] l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito

 

SCAGLIONI DI REDDITO LEGGE DI BILANCIO 2022 DISCIPLINA PREVIGENTE
fino a 15.000 euro 23 % 23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 25 % 27%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35 % 38% oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro
oltre 50.000 euro 43 % * oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro:41%

*oltre 75.000 euro, 43 %

 

Esclusione IRAP persone fisiche

Comma 8

A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il 2022, l’IRAP l’imposta regionale sulle attività produttive[2] non è dovuta dalle persone fisiche

  • esercenti attività commerciali
  • ed esercenti arti e professioni[3].

 

Aliquota IVA 10% per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili

Comma 13

Questo comma si occupa della cd. Tampon tax, cioè l’aliquota IVA per i prodotti per l’igiene femminile. In particolare,[4] vengono ricompresi tra i beni che usufruiscono dell’IVA ridotta al 10% (passando dalla precedente aliquota ordinaria del 22%) i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile. Si ricorda che in questo modo sono presenti due differenti aliquote:

Prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili e le coppette mestruali Aliquota IVA del 5 %
Prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile non compostabili o lavabili Aliquota IVA del 10 %

 

 

Esenzione bollo su certificazioni digitali

Comma 24

Questo comma estende all’anno 2022 l’esenzione

  • dell’imposta di bollo
  • e dei diritti di segreteria

per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021[5].

 

Proroga Superbonus

Comma 28

Il comma 28 introduce la proroga del Superbonus 110% prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici. Ecco le principali novità[6]:

  • per i condomini, le persone fisiche[7] (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione che passa dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Percentuale di detrazione Data di sostenimento delle spese
110% Spese sostenute entro il 31.12.2023
70% Spese sostenute entro il 31.12.2024
65% Spese sostenute entro il 31.12.2025

 

  • Viene previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).
  • la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022.
  • È previsto che le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
  • Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura al posto della detrazione fiscale per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.
  • è prorogata la possibilità di avvalersi del 110% anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).
  • vengono soppressi i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022).
  • viene soppressa la norma che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici).
  • Viene stabilito che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. In particolare:
    • interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus);
    • interventi di adozione di misure antisismiche;
    • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (cd. bonus facciate);
    • interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
  • sono state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del D.L. Anti-Frodi[8] che:
    • estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi con alcune eccezioni. Si segnala che le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano, tra le spese detraibili.
    • dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

 

Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Comma 29

Il comma 29 proroga:

  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente:
    • sotto forma di sconto in fattura
    • o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus
  • Viene introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

 

INTERVENTI SOTTOSPOSTI ALL’OBBLIGO INTERVENTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO
¨          interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica,

¨          interventi di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus),

¨          interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate),

¨          interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

¨           gli interventi di cd. edilizia libera[9]

¨           gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

 

Si ricorda che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.

  • tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

 

 Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti

Comma 30

La norma riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

 

Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

Comma 37

Il comma 37 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per:

  • La detrazione al 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (d. ecobonus)
  • le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro)
  • la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
  • le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma, riduce l’importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024
  • la detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia[10].

 

Proroga Bonus verde

Comma 38

La norma proroga fino al 2024 il cd. Bonus verde, l’agevolazione fiscale al 36% nel limite di spesa di 5.000 euro annui inerente:

  • la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo
  • spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.

 

Modifiche al bonus facciate

 Comma 39

La norma estende al 2022 l’applicazione del cd “bonus facciate” per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo però dal 90% al 60% la percentuale di detraibilità.

PERCENTUALE BONUS FACCIATE 2022 60%

 

Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche

Comma 42

Il comma 42, introduce una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. In particolare:

  • ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
  • La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

 

  • spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
  • anche a tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

 

Proroga credito d’imposta beni strumentali “Transizione 4.0”

Comma 44

Prorogata e rimodulata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Fermo restando quanto già previsto per il 2022, il comma in esame si rivolge alle disposizioni previste dal 2023 al 2025: più precisamente agli investimenti effettuati in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 a decorrere:

  • dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025,
  • oppure entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Riepiloghiamo nelle seguenti tabelle le percentuali in vigore per il 2022 e le nuove percentuali introdotte per il triennio successivo:

BENI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIA 4.0

(allegato A annesso alla legge di bilancio 2017)

% Credito d’imposta Quota d’investimento

(milioni di euro)

% 2022[11] Nuova % 2023* – 2025*
40% 20% fino a 2,5
20% 10% 2,5 < investimento ≤ 10
10% 5% 10 < investimento ≤ 20

 

BENI IMMATERIALI CONNESSI A BENI MATERIALI “INDUSTRIA 4.0”

(allegato B annesso alla legge di bilancio 2017)

Periodo* Limite spese ammissibili Credito d’imposta
dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 1 milione di euro 20%
2024 15%
2025 10%

 

Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica,

innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

Comma 45

Il comma in commento modifica ed estende la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative[12]. La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. Per l’anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente.

Riepiloghiamo nella seguente tabella le conferme e le novità introdotte in termini di percentuali, limiti massimi dell’investimento e periodo di validità dell’agevolazione.

Crediti d’imposta per attività di: 2022 2023 2024 2025 Fino al 2031
% Limite massimo % Limite massimo % Limite massimo % Limite massimo % Limite massimo
Ricerca & Sviluppo 20 4 mln 10 5 mln 10 5 mln 10 5 mln 10 5 mln
Innovazione tecnologica 10 2 mln 10 2 mln 5 2 mln 5 2 mln
Innovazione tecnologica per progetti e per processi Transizione ecologica

Innovazione digitale 4.0

15 2 mln 10 4 mln 5 4 mln 5 4 mln
Design e ideazione estetica e attività relative ai software 10 2 mln 10 2 mln 5 2 mln 5 2 mln

 

Fondo di garanzia PMI

Commi 53 – 58

Prorogata al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI[13], per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID.

Contestualmente, tale disciplina straordinaria, viene ridimensiona in una logica di graduale eliminazione, ed in particolare:

  • a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie straordinarie del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito ma previo pagamento di una commissione da versare al Fondo stesso;
  • dal 1° gennaio 2022, viene portata dal 90% all’80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia si prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione.

Prorogata anche al 30 giugno 2022 l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali.

Per le richieste di ammissione alla garanzia presentate dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.

Nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.

 

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

Comma 59

Prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”)[14].

Prorogata anche l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

 

Proroga dell’operatività straordinaria del Fondo Gasparrini

Comma 62

La disposizione stabilisce che si applichino fino al 31 dicembre 2022 le norme concernenti il “Fondo Gasparrini[15].

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato esteso, a seguito della pandemia, a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori a condizione che tali soggetti autocertifichino[16] di aver registrato

  • in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda,
  • oppure nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data di presentazione della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre,

un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

 

Nuove disposizioni sul reddito di cittadinanza

Commi 73 – 83

Nella legge di bilancio 2022 il Reddito di cittadinanza viene rifinanziato con circa 8,5 miliardi di euro per il periodo 2022-2029.

Molte le modifiche al decreto legge 4/2019 istitutivo del reddito e pensione di cittadinanza che vengono ampiamente riformati. Le principali novità:

Controllo patrimonio estero: con scambio di dati con le autorità estere Inps e Agenzia provvederanno a controlli più stringenti sui beni detenuti all’estero.

DID: La domanda di RDC costituisce automaticamente anche Dichiarazione di immediata disponibilità ai fini della presa in carico da parte dei centri per l’impiego.

Ricerca attiva e Patto di inclusione: richiesta la presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata pre­sentazione agli incontri si decade dal diritto al Rdc.

Offerte di lavoro: la decadenza dal beneficio si verifica con il rifiuto di due offerte di lavoro congrue e non più tre.

Obblighi di impiego da parte dei Comuni: nell’ambito dei pro­getti utili alla collettività, i Comuni sono te­nuti ad impiegare almeno un terzo dei per­cettori di Rdc residenti.

Riduzione importo in caso di rifiuto: Dal 1° gennaio 2022, l’importo mensile del RDC è ri­dotto di 5 euro per cia­scun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta di lavoro congrua

Controlli sui beneficiari L’articolo prevede in dettaglio una procedura e la tempistica stringente di verifica dei dati e di scambio tra Inps ed enti locali anche grazie all’implementazione di una Banca dati comune.

Intervento Agenzie per il lavoro Le agenzie per il lavoro iscritte all’albo informatico ministeriale[17] possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc.

Sarà riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito della loro mediazione, il 20 per cento dell’incentivo previsto per il datore di lavoro.

 

Fondo per integrazione salariale COVID 19

Comma 120

Vengono stanziati presso il Ministero del lavoro ulteriori 700 milioni per eventuali nuovi interventi di integrazione salariale in deroga, connessi all’emergenza COVID 19, per l’anno 2022.

 

Sconto contributivo lavoratori dipendenti

Comma 121

Riduzione aliquota contributiva IVS 2022
BENEFICIARI Lavoratori dipendenti con retribuzione inferiore a 2.692 euro  di imponibile mensile, in tutti i settori produttivi tranne il lavoro domestico
MISURA RIDUZIONE 0,8%  

 

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione

Commi 151-153

Prorogati al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento:

  • di taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa
  • delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. “prima casa under 36“).

 

Detrazioni fiscali locazioni stipulate dai giovani

Comma 155

Molte le modifiche apportate alle detrazioni fiscali collegate a locazioni stipulate dai giovani. In particolare:

  • viene elevato il requisito anagrafico per usufruire della detrazione anche dai 30 ai 31 anni non compiuti;
  • si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare e non solo, dunque, l’intera unità;
  • si eleva il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni di contratto;
  • si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, invece di abitazione principale dello stesso;
  • si eleva l’importo della detrazione spettante da 300 a 991,6 euro oppure, se superiore, si chiarisce che essa spetti in misura pari al 20% dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Resta fermo che, per usufruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di locazione a canone concordato[18] e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diversa dall’abitazione principale dei genitori.

Rimane anche fermo il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.

 

Credito d’imposta Mezzogiorno

Comma 175

Il comma 175 interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022.

 

Agevolazioni per lo sviluppo dello sport

Commi 185-187 e 190

Estesa all’anno 2022 la possibilità di fruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).

Le disposizioni in commento prevedono inoltre che per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali[19] derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

 

Disciplina di accesso agli ammortizzatori sociali

Commi 191 – 203

I commi da 191 a 203 intervengono con alcune modifiche sulla disciplina di accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale in vigore[20]. Le principali novità previste sono le seguenti:

beneficiari anche:

s lavoratori a domicilio e

s lavoratori con contratto di apprendistato di 1 e 3 livello (quello “per la qualifica e il diploma” e quello “di alta formazione e di ricerca[21]”)

Requisito di anzianità 30 gg invece che 90
Computo dipendenti rientrano tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti
Misura del trattamento di integrazione Unificata al limite più elevato dei due attuali
Dati per pagamenti diretti Da comunicare entro il secondo mese successivo a quello in cui inizi il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall’ autorizzazione, a pena di decadenza
Compatibilità con attività lavorativa vengono ammessi rapporti di lavoro subordinato inferiori a 6 mesi ma il trattamento viene sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Ampliamento CIGS anche ai:

s   datori di lavoro attualmente rientranti nel trattamento ordinario CIGO o FIS con più di 15 dipendenti;

s   imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

s   partiti e movimenti politici e loro articolazioni territoriali.

s   Restano escluse solo le aziende rientranti nell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà (diversi dal FIS[22])  a condizione che il fondo assicuri una tutela equivalente; in caso contrario, i datori di lavoro confluiranno nel FIS, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Causali per cigs vengono introdotte nuove specificazioni:

1.     la riorganizzazione aziendale potrà riguardare anche processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro[23] con recupero occupazionale attraverso la riqualificazione professionale;

2.     La causale “contratti di solidarietà” prevede la possibilità di riduzione media oraria fino all’80 per cento (invece che il 60%) dell’orario e, per ciascun lavoratore, una riduzione dell’orario fino al 90 per cento (invece che al 70%) dal 1° gennaio 2022.

Contributo addizionale ridotto Dal 1.1.2025 a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dopo l’ultimo periodo di fruizione è prevista la riduzione del contributo:

s   al 6% della retribuzione globale sino 52 settimane in un quinquennio mobile;

s   al 9% per le settimane oltre il limite sopracitato e sino a 104 settimane nel quinquennio.

 

Sostegno maternità lavoratrici autonome

Comma 239

L’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle:

  • lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie,
  • alle lavoratrici autonome
  • alle imprenditrici agricole,
  • alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza[24]

che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato annualmente con l’indice ISTAT.

 

Incentivi assunzioni lavoratori in CIGS

Commi 243 – 248

Per i casi di utilizzo di CIGS per ulteriori dodici mesi nell’ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale si prevede che:

  • i datori di lavoro che assumano i lavoratori coinvolti avranno un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.
  • Per i medesimi lavoratori è ammessa la stipula di contratti di apprendistato professionalizzante anche in deroga ai limiti di età ordinari.

 

Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori

Commi 253 – 254

Viene poi previsto, dall’art. 1, commi 253 e 254 della legge di Bilancio 2022, uno specifico incentivo per la costituzione di cooperative di lavoratori.

Nello specifico, alle società cooperative costituite a decorrere dal 01.01.2022 da lavoratori[25], è riconosciuto:

  • per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa;
  • l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro;
  • nel limite massimo di importo pari a 000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile).

Resta però ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Dallo sgravio di cui sopra sono però esclusi:

  • i premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • i datori di lavoro delle imprese oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori che non hanno corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti (con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie).

 

Bonus cultura per i diciottenni – App18

Commi 357-358

Per promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale verrà assegnata:

  • a tutti i residenti nel territorio nazionale;
  • in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità;
  • nell’anno di compimento del diciottesimo anno;

una carta elettronica[26].

La carta è utilizzabile per acquistare:

  • biglietti per
  • rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
  • spettacoli dal vivo;
  • libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
  • musica registrata e prodotti dell’editoria audiovisiva;
  • titoli di accesso a
  • musei,
  • mostre ed eventi culturali,
  • monumenti,
  • gallerie,
  • aree archeologiche,
  • parchi naturali;
  • e per sostenere i costi relativi a corsi di
  • musica,
  • teatro,
  • lingua straniera.

Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

 

Sgravio contributivo apprendisti

Comma 645

Prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i primi tre anni dei contratti di apprendistato di primo livello in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

 

Modifiche disciplina microcredito

Comma 914

È stata modificata la disciplina del microcredito, innalzando innanzitutto ad euro 70.000 la soglia dei finanziamenti che possono essere concessi sulla base di tale specifica disciplina[27]. Finanziamenti per i quali viene inoltre stabilita la durata massima pari a 15 anni.

Non è poi più necessario che detti finanziamenti siano finalizzati:

  • all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali, oppure
  • all’inserimento nel mercato del lavoro.

Con riguardo ai finanziamenti nei confronti di società a responsabilità limitata è possibile erogarli superando la limitazione quantitativa richiamata (euro 70.000) ma entro l’importo di euro 100.000.

Infine, con riferimento ai limiti oggettivi dei finanziamenti – riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti – viene esclusa ogni limitazione riguardante:

  • i ricavi;
  • il livello di indebitamento;
  • l’attivo patrimoniale.

 


[1] di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

[2] di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

[3] di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997

[4] decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

[5]  articolo 62, comma 3, quarto periodo del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) D. Lgs. n. 82 del 2005

[6] Una futura circolare di Fiscoetasse sarà dedicata esclusivamente alle novità del Superbonus

[7] con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione

[8] Decreto legge n. 157 del 2021

[9] ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 20021), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale

[10] indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR

[11] ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

* Come detto in premessa, il periodo indicato nella colonna comprende anche il semestre successivo all’anno di riferimento a condizione che entro la data del 31 dicembre il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

[12] di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019)

[13] previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020

[14] contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020

[15] recate dall’articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (“Cura Italia”, convertito, dalla legge n. 27 del 2020) e da ultimo prorogate fino al tutto il 2021 dalla norma qui novellata (articolo 64, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021)

[16] secondo le ordinarie procedure degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000

[17] decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

[18] ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431

[19] riconosciute dal CONI

[20] D.lgs. NN 148 2015 attuativo del  Jobs act, artt.1-8

[21]  Per questi soggetti si specifica  inoltre che  la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo  e fermo restando che, per tutte le tipologie l periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite

[22] v. oltre le modifiche alla disciplina dei Fondi

[23] , da adottare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge

[24] di cui, rispettivamente, agli articoli 64, 66 e 70 del D. Lgs. n. 151/2001

[25] in particolare di quelli provenienti da aziende i cui titolari intendono trasferire le stesse (in cessione o in affitto) ai lavoratori medesimi (cfr. art. 23, comma 3-quater, del D.L. 83/2012, n. 83, convertito, con modifica-zioni, dalla Legge 134/2012).

[26] nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

[27] art. 111 del TUB.

CIRCOLARE 6 2021

Importanti novità sono previste per il 2022 in tema di fatturazione elettronica: la Legge di Bilancio 2021 ha stabilito la data del 1 gennaio 2022 per l’obbligatorietà della trasmissione al Sistema di Interscambio dell’autofattura relativa al reverse charge interno, mentre il Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha spostato la data al 1 luglio 2022 per l’autofattura o integrazione delle fatture da e verso l’estero. Per questi documenti fino alla rispettiva data di partenza (31 dicembre per l’autofattura reverse charge interno e 30 giugno per quello esterno) resterà valida l’opzione di emetterli in forma cartacea o elettronica.

In questo articolo vediamo cosa cambia dal 2022 per l’autofattura.

 

Autofattura elettronica: tutti i casi previsti

La Manovra 2021 (legge 178/2020) precisa prima di tutto i termini per l’emissione dei file XML relativi alle operazioni transfrontaliere:

  • le fatture attivedovranno essere emesse verso soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita;
  • per le fatture passivericevute da soggetti esteri occorrerà emettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione.

Per l’emissione dei file XML, occorrerà utilizzare il codice Tipo documento più appropriato fra i seguenti:

  • TD16per l’integrazione fattura per reverse charge interno;
  • TD17per l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18per l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (applicazione dell’imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti qualora l’operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia);
  • TD20per l’autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture.

 

TD16: Integrazione fattura per reverse charge interno

Questo tipo di documento deve essere utilizzato per i casi di reverse charge interno ossia per le transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano. È quindi il caso di scambi di beni o servizi tra soggetti IVA nei settori considerati a più alto rischio di evasione fiscale (come ad esempio edilizia, compravendita dell’oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, eccetera). In questo caso il fornitore emette una fattura elettronica (con codice Tipodocumento TD01 o TD02 o TD24) con uno dei nuovi codici N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato); il destinatario della fattura dovrà emettere un’autofattura integrativa dell’aliquota IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio.

 

TD17: Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero

Questa è l’integrazione o l’autofattura che si deve emettere per il reverse charge esterno, dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero residente in UE o extra UE e l’acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano. In questo caso il primo soggetto emetterà una fattura (anche nel formato analogico) che indicherà solo l’importo dell’imponibile e non l’imposta, in quanto imponibile in Italia; pertanto, al ricevimento del documento contabile il soggetto italiano dovrà:

  • integrare la fatturaricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura, se il fornitore dei servizi appartiene ad un paese UE; è quindi l’acquirente italiano che deve assolvere al conteggio dell’IVA, contabilizzando il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
  • emettere un’autofattura elettronicacon l’integrazione dell’imposta che dovrà poi versare all’Erario, se il fornitore è di un paese extra-UE. Anche questo documento deve essere registrato negli acquisti e nelle vendite IVA.

 

TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Quando il soggetto passivo italiano compra beni da un soggetto che risiede nella UE, l’IVA  deve essere assolta dal compratore italiano. Come nel caso del documento TD17, anche qui il soggetto italiano riceve una fattura analogica e deve, quindi, procedere ad integrare la fattura ricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; il versamento dell’IVA sarà a suo carico. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l’introduzione dei beni in un deposito IVA.

 

TD19: Integrazione o Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972

Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve effettuare l’integrazione, se il venditore è comunitario, oppure l’autofattura, se il venditore è extracomunitario, riportando nel rispettivo documento i dati relativi all’imposta e occupandosi poi del relativo versamento.

 

TD20: Autofattura per mancata ricezione della fattura o per irregolarità

Questo caso riguarda la mancata ricezione della fattura da parte del venditore oppure la ricezione di una fattura che contiene degli errori. Nel primo caso, se passano oltre 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, il compratore deve provvedere a regolarizzare l’operazione emettendo un’autofattura elettronica per mancato ricevimento da trasmettere al SDI, altrimenti sarà passibile di sanzione amministrativa per mancata emissione.

Lo stesso succede quando il compratore riceve una fattura irregolareentro 30 giorni dal ricevimento della fattura errata, questi deve provvedere alla relativa correzione tramite un’autofattura integrativa con relativo versamento dell’IVA dovuta.

Il codice TD20 va utilizzato anche quando un soggetto IVA italiano acquista da un soggetto intracomunitario e non riceve la fattura oppure la riceve per un importo inferiore al dovuto: entro due mesi dall’effettuazione dell’operazione, se non ha ancora ricevuto nulla, il compratore italiano deve provvedere all’emissione di un’autofattura elettronica con l’indicazione dell’imponibile corretto e relativa imposta dovuta.

 

Esterometro 2022: cosa accadrà?

L’obbligo dell’autofattura elettronica fa decadere l’obbligo di invio dei dati con l’esterometro: l’ultimo invio riguarderà infatti il secondo trimestre del 2022, da effettuare entro il 3o giugno 2022. Dal 1 luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere saranno disponibili per l’Agenzia delle Entrate sul Sistema di Interscambio, pertanto non sarà più necessario compilare l’esterometro.

CIRCOLARE 5 2021

DAL 15 OTTOBRE GREEN PASS OBBLIGATORIO PER DIPENDENTI

 

Pubblichiamo alcune Faq sulle norme istitutive dell’obbligo di green pass in aziende e studi professionali:

Chi può controllare, materialmente, le violazioni dell’obbligo del green pass dei dipendenti che entrano in azienda?

Ad effettuare le verifiche può essere direttamente il datore di lavoro (si pensi alle piccole aziende) oppure possono procedere uno o più incaricati appositamente designati dal datore. Qualche problema può sorgere nel caso in cui il datore di lavoro svolga anch’esso un’attività lavorativa; in tale ipotesi, pare che anch’egli sia tenuto al possesso del green pass, avendo cura di nominare una persona diversa per il controllo del proprio certificato.

 

Gli esterni che entrano in azienda devono avere il green pass? Se sì, chi può controllarne il regolare possesso?

Sono soggetti al controllo tutti i lavoratori che prestano attività lavorativa nei luoghi di lavoro, anche a titolo di formazione o volontariato, sulla base di contratti esterni. Quindi, l’onere del controllo in capo al datore di lavoro non si limita ai propri lavoratori ma si estende nei confronti di coloro che svolgono attività in quel luogo di lavoro e anche ai fornitori.

 

Chi deve segnalare le violazioni dell’obbligo di green pass in azienda al prefetto?

Questo compito spetta al datore di lavoro, anche per il tramite dei verificatori incaricati ove designati, che deve limitarsi ad informare su quanto ha accertato.

 

Chi esegue i controlli in azienda può chiedere il documento di identità al lavoratore?

Sì può chiederlo. La normativa lo prevede, con la finalità di accertare l’identità personale del lavoratore.

 

L’azienda può chiedere ai lavoratori, in via generale, se sono muniti del green pass o se lo avranno nei giorni successivi (a scopo di organizzazione interna)?

Il controllo del possesso del green pass può avvenire solo a partire dal 15 ottobre ed esclusivamente con le modalità previste dal Dl 127 (mediante l’app “VerificaC19”) senza possibilità di richiedere informazioni ulteriori. Tuttavia, è stata approvata una norma che consente, per esigenze organizzative, di chiedere in anticipo ai lavoratori se sono muniti di green pass (senza l’obbligo di esibirlo prima).

 

Quale traccia può tenere il datore di lavoro privato dei controlli?

Il datore non può trattenere documenti o dati in fase di verifica: semmai è ammesso (e consigliabile) tracciare l’avvenuto controllo, istituendo una sorta di registro o altra modalità che riporti indicazione della data ed orario della verifica, del soggetto accertatore, di quello verificato e dell’esito del controllo.

 

Come deve essere incaricato il responsabile dei controlli in azienda?

L’incarico deve avvenire tramite una delega scritta predisposta dal datore di lavoro prima del 15 ottobre prossimo, contenente le linee guida per effettuare le verifiche.

 

Chi è responsabile dei controlli in azienda deve fare una formazione ad hoc?

Le disposizioni in materia non la prevedono ma risulta opportuno affinché i controlli avvengano in ossequio al Dl 127, oltre che per consentire al datore di lavoro di aver operato in conformità alla norma. Peraltro, l’incaricato dei controlli – oltre a verificare le certificazioni verdi – dovrà essere edotto per accertare le eventuali violazioni.

 

Qul è la sanzione per i datori di lavoro che non effettuano i controlli?

Se in un’ispezione si accerta che un lavoratore sta lavorando senza green pass la sanzione a carico del datore va da 400 a mille euro.

 

Se in un’ispezione si accerta che un lavoratore sta lavorando senza green pass da diversi giorni, la sanzione da 400 a mille euro a carico del datore si moltiplica?

In caso di mancata verifica del green pass, qualora la violazione sia reiterata, la sanzione in questione è raddoppiata. In attesa di chiarimenti ufficiali, non si può escludere che questa sanzione possa essere applicata in relazione a ciascuna giornata in cui è stata accertata la violazione.

 

L’azienda può subire controlli da parte di enti esterni? Se sì, quali?

Gli accertamenti possono essere condotti dal personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e – nella sfera di competenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio. Inoltre, possono verificare l’osservanza del 127/2021 le Forze di polizia, il personale di polizia municipale dotato della qualifica di agente di P.S. e, ove occorra, le Forze armate.

 

 

Il lavoratore senza green pass può essere messo in ferie dal datore?

La norma pare escludere questa possibilità perché prevede che, qualora il lavoratore, dal 15 ottobre, sia sprovvisto di green pass, si configuri automaticamente l’ipotesi dell’assenza ingiustificata.

 

Il lavoratore senza green pass è, in generale, assente ingiustificato. Come impatta questa assenza sulla sua busta paga e sui contributi?

Comporta la perdita della retribuzione per tutte le giornate in cui il lavoratore non sia in grado di esibirlo: gli effetti impattano anche sulla retribuzione indiretta e differita, compresa la maturazione del Tfr. Ciò determina anche la mancata copertura ai fini pensionistici nonché una serie di altre conseguenze: si pensi all’esclusione dei giorni di assenza dal perimetro di quelli utili ai fini delle detrazioni fiscali o del trattamento integrativo oppure al riproporzionamento dell’eventuale spettanza di permessi ex legge 104/1992 così come dell’assegno nucleo familiare.

 

Nel caso di studio associato di soli liberi professionisti, come si individua il responsabile dei controlli?

Il responsabile è colui che riveste la qualifica di datore di lavoro, normalmente identificabile nel legale rappresentante. Diversamente, può essere designato un addetto al controllo. In questo caso il responsabile della violazione va individuato in chi ha la legale rappresentanza dello studio, ovvero in colui che riveste formalmente la qualifica di datore di lavoro.

 

Anche i clienti dei professionisti quando accedono in studio devono esibire green pass? Se sì chi ha l’obbligo di controllare?

 

Al momento la norma prevede i controlli solo nei confronti dei lavoratori e non sono state fornite indicazioni ufficiali su questo tema. È però auspicabile definirne l’esatta portata in sede di conversione del decreto, viste anche le sollecitazioni avvenute sul punto in sede di audizione parlamentare.

 

La famiglia deve controllare se la colf, badante o baby sitter ha il green pass?

Si, è stato anche precisato da una Faq del Governo. La sanzione per il datore di lavoro che non controlla va da un minimo di 400 euro a un massimo di mille euro. Per il lavoratore che si reca al lavoro senza green pass, la sanzione va da 600 a 1.500 euro.

CIRCOLARE 4 2021

Novità contenute nel Dl Sostegni- bis del 20 maggio 2021 per imprese e professionisti

 

Di seguito una breve sintesi delle norme contenute nel Dl citato, ricordando che lo stesso potrebbe essere oggetto di modifica da parte del Parlamento nella fase di conversione in legge.  Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

  1. Nuovi contributi a fondo perduto

Il nuovo provvedimento riconosce in favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto un nuovo contributo a fondo perduto di importo pari alla somma erogata ai sensi dell’articolo 1 del decreto Sostegni, in automatico e senza fare nuovamente domanda.

Un ulteriore contributo a fondo perduto è riconosciuto alle partite IVA che nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 hanno subito una riduzione di fatturato e corrispettivi pari almeno al 30 per cento rispetto al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

A chi ha già ottenuto l’erogazione del contributo automatico pari all’importo di quanto riconosciuto in ragione del decreto Sostegni n. 41/2021, la nuova quota di aiuto a fondo perduto verrebbe riconosciuta qualora l’importo della seconda rata dovesse risultare maggiore. La somma effettivamente spettante corrisponderebbe alla differenza dei due risultati.

C’è poi un terzo contributo a fondo perduto che spetterà ai titolari di partita IVA che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio nel 2020 rispetto al 2019.

I dettagli saranno definiti da un apposito decreto del MEF, che stabilirà tra l’altro le regole per fare domanda. Per accedere al nuovo aiuto economico l’invio della dichiarazione dei redditi dovrà avvenire entro il 10 settembre 2021, in luogo del termine ordinario del 30 novembre.

 

  1. Bonus affitti del 60 per cento

Il provvedimento prevede la riedizione del bonus affitti del 60 per cento per le partite IVA, pari al 30 per cento in caso di affitto d’azienda e, secondo quanto delineato dal testo in esame, spetterebbe per i canoni di locazione relativi ai mesi da gennaio a maggio 2021.

I beneficiari dell’aiuto sarebbero i titolari di partita IVA in possesso dei requisiti per ottenere il fondo perduto del primo decreto Sostegni, ovvero:

  • limite di ricavi e compensi pari a 10 milioni di euro nel 2019;
  • calo medio mensile di fatturato e corrispettivi tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno al 30 per cento rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Per le imprese del settore turistico-ricettivo, il testo in bozza dispone inoltre la proroga anche per maggio 2021 del credito d’imposta già previsto fino ad aprile dalla Legge di Bilancio 2021, senza alcun limite relativo a ricavi e compensi.

 

  1. IMU e TARI

Via l’acconto IMU e riduzione della TARI per le attività economiche maggiormente colpite dalla crisi da Covid-19. Per quel che riguarda la TARI, sono attese novità nel decreto Sostegni bis. Il testo prevede nuove risorse in favore dei comuni per introdurre agevolazioni e riduzioni in favore delle imprese più colpite dalle restrizioni imposte nel 2021 per contrastare la diffusione del Covid.

 

  1. Decreto Sostegni bis, torna il bonus sanificazione e DPI

In parallelo al bonus affitti, il decreto Sostegni bis punta a reintrodurre il bonus per la sanificazione e l’acquisto di DPI. Tra le novità emerse c’è la riedizione del credito d’imposta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. La percentuale spettante scende però al 30 per cento, e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Sono agevolabili le spese sostenute per:

1 la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività e degli strumenti utilizzati;

2 la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività esercitate dai soggetti beneficiari;

3 l’acquisto di Dpi, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

4 l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

5 l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai Dpi, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

6 l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Per le modalità di applicazione e di fruizione si dovrà il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.

Il nuovo tax credit sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione in F24.

 

  1. Dal 30 settembre 2021 “scomparirà” Riscossione Sicilia.

A partire dal 1° ottobre 2021, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione sarà affidato all’agenzia delle Entrate e sarà svolto dall’agenzia delle Entrate Riscossione che vi provvederà, nel territorio della Regione siciliana, anche per le entrate non spettanti a quest’ultima.

 

  1. Moratoria del credito per la quota capitale fino al 31 dicembre

la moratoria al 31 dicembre 2021 dovrebbe poter riguardare:

le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (ad esempio, linee di cassa, anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);

i prestiti non rateali (ad esempio, finimport, finanziamenti bullet);

le rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing.

Per beneficiare di questa ulteriore proroga della moratoria occorrerà far pervenire una comunicazione al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021. I soggetti interessati ad avvalersi della possibilità dovranno, quindi, attivarsi entro questo termine. La norma, tuttavia, precisa che la facoltà si applica alla sola quota capitale, lasciando quindi intendere che invece gli interessi dovranno essere corrisposti ordinariamente.

 

  1. Lavoro e politiche sociali

 

Prosegue il sostegno ai lavoratori e alle lavoratrice, nonché alle famiglie in situazioni di maggiore difficoltà. In particolare, il Decreto Sostegni Bis prevede:

  • 4 ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM);
  • una ulteriore indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il Decreto Sostegni;
  • il blocco alla progressiva riduzione dell’indennità prevista con la Naspi;
  • l’estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
  • l’introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l’inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro;
  • l’istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l’adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili.